Inammissibile il ricorso che non censuri la statuizione autonoma di carenza di interesse (Cass. civ. Sez. 2 n. 8061 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando una statuizione del giudice di appello non è oggetto di censura ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata quale autonoma ratio decidendi, il ricorrente per cassazione è privo di interesse all’esame della propria impugnazione. L’esame non risulterebbe, infatti, idoneo a determinare l’annullamento della sentenza, della quale risulta comunque consolidata un’autonoma motivazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza necessità di scrutinio separato dei motivi.
Il Fatto
Il giudice di pace di Rovereto respinse l’opposizione proposta da un automobilista avverso il provvedimento del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, che aveva disposto la sospensione provvisoria della patente di guida per dodici mesi ai sensi degli artt. 223 e 186, comma 9, c.d.s. L’uomo era stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 2,19 grammi per litro. Pur rigettando l’opposizione, il giudice ordinò la restituzione della patente, essendo venute meno le esigenze cautelari.
L’appello del conducente fu respinto dal Tribunale di Rovereto, che dichiarò il gravame inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ne evidenziò, comunque, l’infondatezza nel merito. Avverso tale sentenza l’automobilista ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerne l’impianto. Il Tribunale aveva, infatti, dichiarato l’appello inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la restituzione della patente, e aveva poi illustrato, in ogni caso, le ragioni di infondatezza del gravame.
Osserva la Corte che nessuno dei motivi di ricorso si confronta con la prima ratio decidendi. Il ricorrente non ha indicato alcun elemento dal quale desumere il proprio interesse ad appellare, nonostante il giudizio di primo grado si fosse concluso con l’ordine di restituzione della patente, ritenuto dal giudice satisfattivo della pretesa azionata.
La Suprema Corte richiama il principio, ripetutamente affermato, secondo cui quando una statuizione del giudice di appello non è censurata ed è idonea a stabilizzare la decisione come autonoma ratio decidendi, il ricorrente è privo di interesse all’esame dell’impugnazione. Detto esame non potrebbe comunque determinare l’annullamento della sentenza, consolidata da un’autonoma motivazione (richiamate, tra le altre, Cass. n. 29542 del 2023, Cass. n. 15399 del 2018, Cass. n. 9752 del 2017).
Da tali considerazioni discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza necessità di scrutinio separato dei motivi. La Corte ha, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nulla disponendo sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimato.
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Nota della Redazione
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