Limiti del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti sul sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 3 n. 6022 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge. Nella nozione di violazione di legge rientrano gli errores in iudicando e in procedendo, nonché i vizi di motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non vi rientra invece la manifesta illogicità della motivazione, denunciabile esclusivamente tramite lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, si applicano anche al sequestro preventivo e impongono al giudice di motivare sulla impossibilità di conseguire il risultato con una cautela alternativa meno invasiva.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, indagato per il reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen., aveva proposto appello avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la seconda richiesta di revoca del sequestro preventivo. La misura era stata disposta in relazione all’area destinata all’attività di frantumazione e vagliatura di materiale lapideo, in cui insisteva l’impianto produttivo.
Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello, evidenziando che la società istante, attuale comodataria dell’area, era soltanto uno schermo societario utilizzato per dissimulare la sostanziale continuità dell’impresa di estrazione illecita, proseguita anche dopo un precedente sequestro amministrativo. La società ricorrente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di proporzionalità della misura e la illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente ricordato che, in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è esperibile solo per violazione di legge. Ha precisato che la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità della motivazione è preclusa, mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ravvisabile quando le linee argomentative siano prive dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
Nel caso di specie, i motivi di ricorso ripercorrevano le deduzioni già formulate in sede di appello, senza un effettivo vaglio critico delle argomentazioni fornite dal provvedimento impugnato, che aveva correttamente evidenziato la natura di schermo societario della ricorrente. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la richiesta di revoca parziale mirava, in sostanza, a ripristinare la situazione antecedente al sequestro, consentendo al medesimo soggetto di continuare l’attività illecita attraverso l’utilizzo dell’impianto con materiale proveniente dall’esterno.
La Corte ha escluso la violazione del principio di proporzionalità, osservando che la misura era l’unica in grado di assicurare le esigenze cautelari preventive. Ha rilevato che il precedente sequestro amministrativo era stato eluso mediante l’effrazione dei sigilli e che il nuovo provvedimento era stato disposto proprio perché la condotta dell’indagato aveva dimostrato l’inadeguatezza delle misure più limitate. Ha aggiunto che la circostanza che la società ricorrente non avesse mai violato i sigilli era irrilevante, essendo stata costituita come schermo per la prosecuzione dell’attività illecita.
Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato, in quanto la censura di illogicità e contraddittorietà della motivazione non è proponibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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