Garanzie art 103 cod proc pen e difensore indagato rinvio Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. VI n. 22178 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori non sono limitate al difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità dell’atto di ricerca della prova, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti siano eseguiti nell’ufficio di un professionista iscritto all’albo degli avvocati che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori di quel procedimento. A fronte di tale ampia latitudine applicativa, affermata dalle Sezioni Unite con le sentenze “De Gasperini” e “Grollino”, la giurisprudenza di legittimità si è divisa sull’operatività delle guarentigie quando il difensore assuma egli stesso la qualità di indagato. Il contrasto, oltre che orizzontale, è verticale, per la posizione asimmetrica dell’indirizzo restrittivo rispetto al principio delle Sezioni Unite: ne deriva la rimessione obbligatoria del ricorso al Supremo Consesso, ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato e asserito amministratore di fatto, oltre che titolare di quote, di una società immobiliare, è indagato per il reato di frode nell’esecuzione del contratto di locazione stipulato tra la società e un ente pubblico. Nel suo confronto è stato emesso un decreto di perquisizione e sequestro, eseguito in un immobile diverso da quello risultante presso il Consiglio dell’Ordine come suo studio e corrispondente alla sua residenza anagrafica, ma in concreto utilizzato come ufficio da più persone.
Il Tribunale, in sede di riesame, ha rigettato l’eccezione di violazione delle garanzie dell’art. 103 cod. proc. pen., aderendo all’indirizzo per cui dette garanzie non introducono un principio immunitario per chi esercita la professione legale e si applicano solo a tutela della funzione difensiva riferita a un mandato ritualmente conferito, a condizione che il difensore non sia a sua volta sottoposto a indagine. Il ricorrente censura, tra l’altro, la mancata indicazione dei criteri di selezione del materiale informatico e la violazione delle guarentigie difensive nell’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene che il secondo motivo imponga la rimessione alle Sezioni Unite per l’esistenza di un contrasto ermeneutico e per la contrarietà di uno degli indirizzi al principio affermato dal Supremo Consesso. Richiama l’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 66, legge n. 103/2017, che configura un’ipotesi di rimessione obbligatoria applicabile, secondo Sez. U n. 36072 del 19.04.2018, anche alle decisioni anteriori alla riforma, rilevando la sola fonte di provenienza della pronuncia.
Ricostruita la fattispecie, il Collegio esamina le due pronunce delle Sezioni Unite del 1993. La sentenza “De Gasperini” ha affermato che il divieto di sequestrare presso i difensori carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato, non è limitato al procedimento in cui si svolge l’attività difensiva. Per i sequestri la garanzia è collegata alle persone dei difensori, e opera anche fuori dall’ufficio. La sentenza “Grollino” ha ribadito il principio per ispezioni e perquisizioni, dichiarando la nullità del decreto eseguito senza l’osservanza delle prescrizioni dell’art. 103, commi terzo e quarto, cod. proc. pen.
Il Supremo Consesso ha valorizzato il dato letterale — il termine “difensori” va riferito alla qualità professionale, non al rapporto instaurato nel singolo procedimento — e la funzione delle garanzie, dirette a evitare intrusioni abusive nella sfera difensiva e a proteggere il segreto professionale tutelato dagli artt. 200 e 256 cod. proc. pen. Da ciò l’irragionevole disparità di trattamento che deriverebbe dal collegare la garanzia al procedimento in cui l’atto è compiuto.
Le due sentenze, pur non affrontando l’ipotesi del difensore indagato, hanno adottato un’interpretazione che abbraccia la qualità professionale più che lo specifico mandato. Su tale premessa si sono formati due indirizzi. Il primo estende le guarentigie alla funzione difensiva in genere, richiamando Sez. 2 n. 44892 del 25.10.2022 e Sez. 2 n. 19255 del 30.03.2017. Il secondo, espresso da Sez. 2 n. 44941 del 13.11.2024, le limita al difensore non indagato, per ragioni letterali, sistematiche e logiche, onde evitare uno scudo penale sproporzionato.
Il contrasto, orizzontale e verticale, impone la rimessione alle Sezioni Unite del quesito sopra riportato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 103 c.p.p. – Garanzie di libertà del difensore
- Art. 200 c.p.p. – Segreto professionale
- Art. 256 c.p.p. – Dovere di esibizione e segreti
- Art. 618 c.p.p. – Decisioni delle sezioni unite