Nesso causale da servizio e sindacato sulla consulenza tecnica d’ufficio (TAR Puglia n. 5 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e della conseguente concessione dell’equo indennizzo presuppone la dimostrazione del nesso eziologico, o quanto meno concausale, tra la patologia e l’attività di servizio, non essendo sufficiente una generica allegazione di condizioni di stress lavorativo. La consulenza tecnica d’ufficio disposta in giudizio, che escluda la sussistenza di fattori stressanti abnormi rispetto all’ordinaria performance lavorativa, costituisce elemento di valutazione dirimente e rende il diniego ministeriale immune da vizi logici. Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione medico-legale dell’amministrazione attiene ai profili di irrazionalità, incompletezza istruttoria o travisamento, restando insindacabile il merito tecnico.
Il Fatto
Il ricorrente, primo maresciallo dell’Aviazione Militare addetto al controllo del traffico aereo, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa, recependo il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva qualificato l’infermità da lui sofferta come non dipendente da causa di servizio, respingendo l’istanza di equo indennizzo. Il militare, collocato in congedo nel febbraio 2015 per inabilità permanente al servizio, sosteneva che i turni di lavoro particolarmente stressanti avessero determinato la patologia cardiaca, diagnosticata dopo un ricovero del 2013.
Proposto ricorso contro il decreto e il presupposto parere del Comitato di verifica, il ricorrente deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, contestando che l’amministrazione non avesse compiuto alcuna valutazione sul rapporto causale. Depositava perizia di parte che ricondueva la patologia al servizio in termini di efficienza causale, e insisteva per la consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto c.t.u. medico-legale con quesito volto ad accertare se l’attività di servizio, avuto particolare riguardo ai turni, fosse stata determinante, anche a livello concausale, nell’insorgenza della patologia. Il consulente ha escluso la sussistenza di fattori stressanti eccedenti le ordinarie attività lavorative, richiamando gli indicatori dello stress lavoro-correlato del documento di indirizzo della Commissione consultiva ex art. 6 del d.lgs. n. 81/2008. L’esame dei turni non ha evidenziato un volume orario superiore a quello della maggior parte delle mansioni a tempo pieno.
Su tali basi il TAR ha ritenuto la valutazione ministeriale immune da vizi logici, risultante dall’applicazione di una metodologia standard in materia medico-legale, e non meritevole di censura. Il giudizio conclusivo del c.t.u. — secondo cui l’attività di servizio non è stata determinante, neppure in via concausale — è stato definito come non lasciante spazio a dubbi.
Quanto alla perizia di parte, il Collegio l’ha giudicata non persuasiva in ordine alla sussistenza di profili di irrazionalità valutativa o di insufficiente approfondimento medico-legale. La generica affermazione di una condizione di stress lavorativo e di alterazione del ritmo sonno-veglia è stata considerata insufficiente a dimostrare il nesso causale, non essendo l’attività caratterizzata da eventi straordinari idonei a introdurre significativi fattori di squilibrio della integrità psico-fisica.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto. Il Collegio ha compensato le spese processuali, ponendo a carico del ricorrente le sole spese di verificazione.
Nota della Redazione
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