Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per il ritardo della P.A. (TAR Calabria n. 5 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. La misura va riconosciuta e determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Essa si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. Il dies a quo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e il termine finale è fissato nell’adempimento spontaneo o, in mancanza, nell’insediamento del Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione di un decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel giudizio di equa riparazione ex legge n. 89/2001. Con quel provvedimento il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare in suo favore la somma di € 2.403,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e le spese processuali con distrazione in favore del procuratore costituito, che non agisce in questa sede.
Il ricorrente chiede anche la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per il ritardo successivo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata. Verifica poi che il creditore ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che da tale istanza sono decorsi 6 mesi. L’amministrazione, dal canto suo, non ha dato prova — come era suo onere — di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale.
Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il thema decidendum si sposta quindi sulla domanda ulteriore di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm.
Il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove dalla Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e si salda con il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., come novellato dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015.
Non emergono iniquità o altre cause ostative. La somma è quindi riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio precisa che tale importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, in virtù del carattere sanzionatorio dell’istituto. Il dies a quo è fissato nella comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza; il termine finale nell’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, nell’insediamento del Commissario ad acta.
Il dispositivo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà entro 90 giorni dall’istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore, sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Il Collegio estende infine il compito del Commissario alla refusione delle spese, invocando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e ragioni di economia processuale.
Nota della Redazione
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