Revisione prezzi negli appalti pre-2016: decorrenza dalla pubblicazione delle tabelle ministeriali (TAR Emilia-Romagna n. 604 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina dettata dall’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis agli appalti in corso di esecuzione, la revisione dei prezzi non costituisce un meccanismo legale, ma può operare solo se previamente prevista nei documenti di gara con clausole chiare, precise e inequivocabili. La relativa istruttoria è riservata alla stazione appaltante quale attività tecnico-discrezionale, senza che il giudice amministrativo possa sostituirsi ad essa. Ove il disciplinare di gara ancori il costo della manodopera alla tariffa ufficiale in vigore al momento dell’emissione dell’ordinativo di fornitura, la decorrenza della revisione coincide con la pubblicazione del decreto ministeriale di aggiornamento e non con il perfezionamento del nuovo C.C.N.L. Quest’ultimo, essendo prevedibile secondo l’ordinaria diligenza al momento dell’offerta, non integra circostanza eccezionale e imprevedibile. La clausola revisionale, derogando al principio della gara, non tollera interpretazione analogica o estensiva.

Il Fatto

La società ricorrente si era aggiudicata, all’esito di una procedura indetta da una centrale di committenza regionale, i lotti nn. 1, 2, 4 e 9 di una convenzione quadro per servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari, stipulando le relative convenzioni. Nel luglio 2021 interviene il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore; solo nel giugno 2022 il Ministero del Lavoro pubblica le tabelle di aggiornamento del costo orario della manodopera.

Con determina del novembre 2022 la centrale ha riconosciuto la variazione delle tariffe orarie con effetto dalla pubblicazione delle nuove tabelle ministeriali, e non dal mese di luglio 2021. La società ha impugnato l’atto in parte qua, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi per il periodo luglio 2021 – giugno 2022 e la condanna al pagamento delle relative somme, oltre interessi moratori. La stazione appaltante ha resistito eccependo il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni in rito. Sulla giurisdizione richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 2160 del 2019 e n. 2934 del 2025: l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi ha portata ampia e generale e prescinde dalla contrapposizione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Nel caso concreto la contestazione investe l’an e non il quantum, poiché la centrale ha escluso in radice l’adeguamento per il periodo anteriore. Quanto alla mancata notifica alle amministrazioni contraenti, la centrale di committenza è l’unica responsabile della procedura e l’unica destinataria della notifica ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.; quanto all’interesse, la documentazione prodotta comprova la ricezione degli ordinativi per i servizi complementari.

Nel merito il ricorso è infondato. La Corte premette che, nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016, la revisione prezzi può trovare applicazione solo se previamente disciplinata nei documenti di gara, con clausole chiare, precise e inequivocabili, e che l’adozione del provvedimento finale spetta alla stazione appaltante, trattandosi di attività tecnico-discrezionale non surrogabile dal giudice. L’art. 23, comma 16, invocato dalla ricorrente, riguarda i costi da considerare in fase di programmazione e indizione, non i criteri di revisione in corso di esecuzione.

La clausola dell’art. 15 della convenzione, secondo il Collegio, non attribuisce al fornitore un diritto incondizionato alla revisione dopo i primi dodici mesi, ma una mera facoltà dell’Agenzia, e il meccanismo del comma 3 appare riferito alle variazioni collegate agli indici Istat, non al costo della manodopera. Decisivo è però l’art. 17 del Disciplinare di gara, rimasto inoppugnato: esso assume a riferimento per il costo della manodopera il momento della pubblicazione del decreto ministeriale e non quello, anteriore, del perfezionamento del C.C.N.L.

Il rinnovo collettivo, osserva la Corte, era prevedibile secondo l’ordinaria diligenza già al momento dell’offerta, anche considerando la risalenza delle tabelle previgenti; non integra pertanto circostanza eccezionale e imprevedibile. La norma del 2016 si raccorda al diritto dell’Unione europea, che limita i meccanismi revisionali per evitarne effetti elusivi della gara: trattandosi di disposizione derogatoria, ne è esclusa l’interpretazione analogica ed estensiva. Irrilevante resta la determina del 2023 relativa all’anno successivo, estranea al giudizio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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