Ottemperanza al decreto ingiuntivo e commissario ad acta per il credito residuo (TAR Calabria n. 1256 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo è idoneo ad acquistare efficacia di cosa giudicata e costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., sia per l’individuazione di creditore e debitore sia per l’importo dovuto. Sulla pubblica amministrazione incombe l’obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, l’inerzia dell’ente legittima il rimedio ottemperanziale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va irrogata quando risulti iniqua, perché gli interessi di mora siano già dovuti e il debito sia stato quasi integralmente corrisposto, ancorché in corso di causa.
Il Fatto
La società ricorrente, a seguito di procedimento monitorio, otteneva dal Tribunale di Vibo Valentia il decreto ingiuntivo telematico n. 159/2018, con il quale il comune debitore era condannato al pagamento di una somma per capitale, interessi di mora e spese. L’ente non corrispondeva spontaneamente quanto ingiunto.
La società proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento del residuo, l’assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento e la condanna alla penalità di mora. Il Comune, regolarmente intimato, non si costituiva. In corso di giudizio la ricorrente depositava un aggiornamento del credito, dal quale risultavano due pagamenti parziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene anzitutto processualmente utilizzabile l’atto di aggiornamento del credito, benché depositato senza l’osservanza dei termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Il documento, cui si riconosce valore confessorio sulla percezione delle somme, ha contenuto favorevole all’ente intimato e non costituito, sicché non altera il principio di difesa.
Nel merito, il giudice ricostruisce l’iter esecutivo del titolo: notificazione, dichiarazione di esecutività, apposizione della formula esecutiva e notificazione in forma esecutiva. Da tale ultima data risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale afferma che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di cosa giudicata quanto al diritto attestato e che l’amministrazione ha l’obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali definitivi.
I pagamenti intervenuti, peraltro successivi alla proposizione del ricorso e prossimi alla camera di consiglio, sono risultati insufficienti a estinguere integralmente il credito. Residua in favore della ricorrente una somma a titolo di interessi, come emerge dall’aggiornamento depositato. Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’ente di corrispondere il residuo entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura della parte ricorrente.
In caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il segretario generale dell’ente, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà su istanza della ricorrente entro sessanta giorni dal ricevimento. Il compenso del commissario è posto interamente a carico dell’amministrazione intimata, da liquidarsi con separato provvedimento.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è respinta. Il giudice la ritiene iniqua, sia perché sono già dovuti gli interessi di mora, sia perché l’ente ha corrisposto quasi interamente il dovuto, ancorché solo dopo la proposizione del giudizio e in prossimità della camera di consiglio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, valorizzando il comportamento inerte dell’amministrazione che ha costretto la creditrice al rimedio ottemperanziale.
Nota della Redazione
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