Nesso causale da servizio: obbligo di rinnovare il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (TAR Puglia n. 421 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo è illegittimo quando il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio si limiti a eccepire l’assenza di correlazione cronologica tra l’evento traumatico e l’insorgenza dell’infermità, senza indagare la progressione della patologia come conseguenza lungolatente del trauma e senza confronto con accertamenti diagnostici obiettivi comparabili. Il giudizio medico-legale del Comitato si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che risulti palesemente illogico o inficiato da travisamento dei fatti. Ove il parere sia inadeguatamente motivato, il giudice annulla gli atti e dispone la rinnovazione del parere infraprocedimentale, in un’interpretazione costituzionalmente orientata alla tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente, Comandante di Stazione dell’Arma dei Carabinieri, l’8 aprile 2015 eseguiva un intervento presso un’abitazione coniugale su ordine del superiore. All’apertura della porta d’ingresso veniva colpito con un fendente da un uomo armato di coltello; indietreggiando perdeva l’equilibrio e batteva violentemente la testa sul pavimento, riportando un trauma cranico con prognosi di quindici giorni.

La C.M.O. di Bari, con verbali del 25 luglio 2017 e del 17 luglio 2018, riconosceva l’infermità con menomazione ascrivibile alla Tabella B, misura massima. L’istanza di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo, presentata il 3 ottobre 2015, veniva respinta con decreto del Comando Generale dell’Arma n. 7336/18 del 7 dicembre 2018, in recepimento del parere del C.V.C.S. n. 995392017 del 12 ottobre 2018. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Puglia, chiedendo anche l’accertamento del diritto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando il d.P.R. n. 461/2001, che ha concentrato in un unico organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, la competenza ad accertare il nesso causale o concausale dell’infermità contratta dal dipendente. Ribadisce che il giudizio medico-legale si fonda su nozioni scientifiche e dati di esperienza tecnica e che, per tale ragione, si sottrae al sindacato di legittimità, salvo illogicità palese, travisamento o errato apprezzamento delle circostanze fattuali di base.

Il Tribunale precisa poi la nozione di causa efficiente e determinante di servizio: vi rientrano soltanto fatti ed eventi specificamente individuabili, non circostanze generiche quali i disagi e le fatiche inevitabili del servizio. Nel caso concreto, tuttavia, gli eventi traumatici sono puntualmente individuati e documentati.

Su questo terreno si concentra la censura accolta. Il parere del C.V.C.S. ha escluso la dipendenza da causa di servizio valorizzando la sola mancanza di concomitanza temporale tra il trauma e l’insorgenza dell’infermità, emergente in epoca successiva. Per il Collegio tale motivazione è inadeguata: non è sufficiente richiamare l’asserita distanza cronologica, soprattutto in mancanza di accertamenti diagnostici obiettivi comparabili e di un’indagine sulla progressione dell’infermità come conseguenza lungolatente del trauma.

Il TAR adotta quindi un’interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie, in funzione della tutela del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost., e dispone la rinnovazione del parere infraprocedimentale del Comitato, affinché la vicenda sia riesaminata tenendo conto della natura dell’infermità, dell’effettivo campo d’indagine e degli esami obiettivi svolti in prossimità dell’evento. Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti gravati e obbligo per l’amministrazione di riesaminare la fattispecie secondo le motivazioni della sentenza. Le spese inter partes sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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