Payback dispositivi medici: il versamento del 25 per cento preclude l’azione giurisdizionale (TAR Lazio n. 8058 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, nel disciplinare il meccanismo di definizione agevolata del payback per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Il conseguimento di tale bene della vita, diverso ed alternativo rispetto all’eliminazione dei provvedimenti impugnati, determina la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto provinciale di Bolzano che quantificava la propria quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti ministeriali presupposti, tra cui il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 e l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019. In corso di causa, la società ha depositato memoria con la quale ha dedotto di aver provveduto al versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti impugnati, come da ricevute di pagamento versate in atti il 3 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata per il payback relativo agli anni 2015-2018, prevedendo che il versamento della quota ridotta del 25 per cento entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione estingua integralmente l’obbligazione e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale. Il Tribunale ha quindi valorizzato il dato normativo secondo cui, decorso il termine, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali, con compensazione delle spese.
La dichiarazione della società ricorrente circa l’avvenuto versamento, ancorché non seguita dal deposito della documentazione da parte di tutte le regioni resistenti, è stata ritenuta idonea a far venir meno il potere del Tribunale di pronunciarsi nel merito. Ciò in quanto l’integrale versamento preclude agli interessati ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni considerati.
Il Collegio ha precisato che, nel caso di specie, deve dichiararsi non la cessazione della materia del contendere bensì l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Tale qualificazione discende dalla circostanza che il meccanismo di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 consente il conseguimento di un bene della vita differente da quello cui il gravame era originariamente indirizzato: l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento in misura ridotta, piuttosto che l’eliminazione dei provvedimenti impugnati senza alcun esborso. La diversa natura del risultato conseguito impedisce di configurare un’applicazione della declaratoria di cessazione della materia del contendere, che postula l’avvenuto pieno soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio.
Alla declaratoria di improcedibilità ha fatto seguito l’integrale compensazione delle spese di lite, giustificata dalle peculiarità della vicenda e dal sopraggiunto mutamento del quadro normativo di riferimento.
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Nota della Redazione
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