Nessun affidamento su pensione erogata in esecuzione di sentenza appellata (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 30 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le somme corrisposte dall’ente previdenziale in esecuzione provvisoria di una sentenza di primo grado, ancora sub iudice e poi riformata in appello, sono sempre ripetibili, a prescindere dal tempo intercorso tra l’erogazione e l’azione di recupero. Il beneficiario è pienamente consapevole del carattere non definitivo dell’attribuzione e non può invocare alcun affidamento sulla stabilità del trattamento, nemmeno limitato a una singola quota o alla conformità al giudicato di primo grado. L’eventuale errore commesso dall’ente nell’esecuzione della sentenza non è idoneo, di per sé, a generare un affidamento tutelabile. Resta estranea a tale ipotesi la disciplina dell’art. 162 d.P.R. n. 1092 del 1973, che riguarda la diversa liquidazione provvisoria nelle more della determinazione della pensione definitiva.
Il Fatto
Un pensionato, titolare di trattamento privilegiato, otteneva dalla Sezione giurisdizionale per la Toscana la sentenza n. 40/2020, che gli riconosceva il diritto alla riliquidazione della pensione applicando alla parte retributiva l’aliquota annua del 2,93% per l’anzianità maturata al 31.12.1995. In esecuzione di quella pronuncia l’INPS rideterminava in aumento la pensione ed erogava le relative arretrati.
Proposto l’appello, la Sez. II Centrale, con sentenza n. 514/2022, riformava parzialmente la decisione e riconosceva il minor coefficiente annuo del 2,44%. L’ente riliquidava quindi la pensione in misura inferiore e chiedeva la restituzione dell’importo lordo di euro 59.572,50. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di recupero deducendo l’irripetibilità della maggior somma di euro 45.072,82, asseritamente frutto dell’esclusivo errore dell’ente nella quantificazione, e comunque l’esigibilità della sola differenza di euro 14.496,68.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha anzitutto dichiarato inammissibile la nota depositata dall’8 febbraio 2024, perché collocata fuori dai termini dello scambio difensivo disposto ai sensi dell’art. 167, comma 2, c.g.c., e ha respinto l’istanza di acquisizione ex art. 165 c.g.c. per irrilevanza della documentazione allegata.
Nel merito, il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra l’indebito derivante da conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva e quello che scaturisce dall’esecuzione di una sentenza di primo grado ancora impugnata. Solo il primo richiama i principi delle Sezioni riunite n. 7/2007, n. 7/2011 e n. 2/2012, elaborati con riferimento all’art. 162 d.P.R. n. 1092 del 1973 e al ruolo del decorso del tempo quale indice sintomatico dell’affidamento.
Nel caso in esame, invece, l’attribuzione poggia su un titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo, ma ancora sub iudice e quindi insuscettibile di fondare qualunque forma di legittimo affidamento. Il giudice richiama la giurisprudenza delle Sezioni di appello (Sez. II Centrale n. 513/2019 e i precedenti ivi citati) e sottolinea come entrambi i provvedimenti di riliquidazione contenessero l’esplicito avvertimento che le somme erano erogate in pendenza di appello e avrebbero dovuto essere restituite in caso di esito favorevole all’istituto.
La Corte esclude poi che l’erroneità della liquidazione rispetto al decisum di primo grado possa radicare un affidamento, anche solo parziale. Fino a quando il fatto costitutivo del diritto è controverso, quanto erogato è suscettibile di integrale ripetizione; né la conformità del calcolo alla sentenza costituisce titolo per incamerare somme indebite. La stessa corrispondenza intercorsa con l’ente conferma che il ricorrente era edotto del carattere provvisorio dell’erogazione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del soccombente alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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