Improcedibilità del giudizio di conto e legittimazione passiva dei sindaci (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 211 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di agente contabile non può essere attribuita ex lege a soggetti che non abbiano l’effettiva disponibilità, il cosiddetto maneggio, dei beni oggetto del conto giudiziale. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma regionale che estendeva tale qualifica ai componenti degli organi di controllo di società a partecipazione pubblica, i medesimi non sono legittimati passivi nel giudizio di conto, non potendo configurarsi neppure un’ipotesi di agente contabile di fatto. In assenza di un valido atto di parifica e di un soggetto legittimato, il giudizio va dichiarato improcedibile, fermi restando gli obblighi dell’amministrazione di acquisire il conto dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio.
Il Fatto
Il magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione rendicontata da un sogpetto quale consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella società “Terme Sibarite Spa”. L’agente contabile rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della predetta società, nominato ai sensi dell’art. 8 della legge reg. Calabria n. 22/2007.
L’istruttoria evidenziava due profili critici: la mancata sottoscrizione digitale della dicitura di conformità del decreto di parifica, ai sensi del CAD, e l’assenza della qualifica di agente contabile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024 che aveva dichiarato l’illegittimità della norma regionale istitutiva. Nessuno degli interessati si costituiva in giudizio; il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel dichiarare l’improcedibilità del giudizio, ha esaminato congiuntamente i due profili. Quanto al primo, ha rilevato che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, del c.g.c., e che la certificazione di concordanza prescritta dall’art. 618 del R.D. n. 827/1924 è elemento imprescindibile per l’esame giudiziale del conto, richiamando il parere delle Sezioni riunite n. 4/2020.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha ricordato che la disposizione regionale che attribuiva la qualifica di agente contabile ai componenti degli organi di controllo di società a partecipazione regionale era stata dichiarata costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera l), Cost. Tale norma, infatti, individuava come agenti contabili soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni, e che non possono averla per conflitto di interessi.
La disciplina statale, al contrario, identifica l’agente contabile nel soggetto che ha il “maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale. Nel caso delle partecipazioni societarie, tale soggetto è da individuarsi in colui che ha la disponibilità dei diritti di socio, ossia l’ente proprietario. Il componente del collegio sindacale non può quindi ritenersi consegnatario ex lege delle quote, né può configurarsi un’ipotesi di agente contabile di fatto, difettando il maneggio.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato improcedibile il giudizio per difetto di legittimazione passiva, rimarcando che l’amministrazione regionale è tenuta a garantire l’adempimento della disciplina di cui agli artt. 137 e seguenti del c.g.c., acquisendo il conto dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nell’esercizio in questione. La natura officiosa del giudizio e la mancata costituzione delle parti hanno escluso la pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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