Soppressione del settore e riallocazione della Polizia locale in staff al sindaco (TAR Marche n. 314 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui il Comune sopprime un settore della propria struttura organizzativa e colloca il Corpo di Polizia locale in posizione di staff alle dirette dipendenze del sindaco costituisce atto di macro organizzazione, espressione di ampia discrezionalità e sindacabile solo per illogicità macroscopiche. Tale assetto non contrasta con l’art. 9 della legge n. 65 del 1986, che impone unicamente di salvaguardare l’autonomia funzionale e gerarchica del comandante, senza subordinarlo ad altra figura dirigenziale. La soppressione del settore e la riallocazione delle relative funzioni rispondono a criteri di funzionalità ed efficienza. Restano estranee alla giurisdizione amministrativa le doglianze sugli atti di gestione del rapporto di lavoro, devolute al giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Comune nel ruolo di comandante del Corpo di Polizia municipale, era inquadrata nel livello VII – categoria D3 e assumeva di aver svolto le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, in forza di provvedimenti sindacali adottati ai sensi dell’art. 109, comma 2, del medesimo decreto legislativo, prima come responsabile del Corpo e poi come responsabile del Settore “Polizia Locale e Attività Produttive”.

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 29 giugno 2011 l’Ente ha modificato la struttura organizzativa, sopprimendo il Settore n. 8 e trasferendo le competenze sulle attività produttive al SUAP, con trasformazione del Corpo in servizio di staff alle dipendenze del sindaco. La ricorrente ha impugnato tale atto lamentando la perdita della posizione organizzativa corrispondente alle funzioni esercitate, in violazione della legge n. 65 del 1986 e del regolamento comunale, riservando l’azione risarcitoria per la mancata percezione della relativa indennità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto precisato il thema decidendum: l’atto impugnato ridefinisce l’assetto organizzativo dell’Ente e va qualificato come atto di macro organizzazione, con inevitabili riflessi sulle mansioni della ricorrente. Ove oggetto del giudizio fossero stati gli atti relativi alle singole posizioni organizzative o un preteso demansionamento, il TAR avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione, trattandosi di atti di gestione del datore di lavoro devoluti al giudice ordinario.

Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 9 della legge n. 65 del 1986, che pone il comandante del Corpo come responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. La giurisprudenza amministrativa, non smentita dal Collegio, ha chiarito che il sindaco è l’organo titolare delle funzioni di polizia locale e che l’allocazione del servizio in posizione di staff alle sue dipendenze non contrasta con la disposizione citata, richiamando TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 1053 del 2011 e Consiglio di Stato, Sez. V, n. 616 del 2006.

Sarebbe invece illegittimo il provvedimento che ponesse il comandante alle dipendenze di un funzionario o interponesse una figura di raccordo tra il comandante e il sindaco, perché equivarrebbe a trasferire a tale figura funzioni di governo che per legge competono al sindaco, secondo l’indirizzo di TAR Sicilia, Catania, Sez. II, n. 2709 del 2013. Nel caso concreto tale evenienza non ricorre, essendo il Corpo assegnato alle dirette dipendenze del sindaco senza interposizione, in aderenza al dato normativo, il quale esige solo la salvaguardia dell’autonomia funzionale e gerarchica del comandante.

La delibera ha poi semplicemente soppresso un Settore, sdoppiandone le funzioni e riallocandole al SUAP e all’ufficio di staff del sindaco. Tale scelta è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sottratta al sindacato del giudice salvo illogicità macroscopiche non ravvisabili, ed è adeguatamente motivata, rispondendo a criteri di ragionevolezza e a principi di funzionalità, efficienza e ottimizzazione delle risorse, inserendosi in un più ampio processo di riordino proseguito con provvedimenti successivi.

Il ricorso è stato pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese processuali per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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