Nessun diritto soggettivo perfetto al monte ore della terapia ABA (Cons. Stato n. 5989 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del metodo -OMISSIS- quale prestazione sanitaria o socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, per la quale sussistono evidenze scientifiche di significativo beneficio in termini di salute e come tale ricompresa nei LEA, non attribuisce al privato richiedente un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del trattamento a carico del Servizio sanitario regionale nella misura indicata dalla certificazione. La scelta della terapia e la determinazione del relativo monte ore costituiscono espressione di discrezionalità tecnica riservata all’Azienda sanitaria locale, da esercitarsi attraverso un piano individualizzato calibrato sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento del singolo paziente. Le Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità non fissano un’intensità ottimale standardizzata dell’intervento, sicché la contestazione del monte ore riconosciuto non integra, di per sé, violazione delle prescrizioni generali.

Il Fatto

I genitori di due minori affetti da -OMISSIS- hanno chiesto all’Azienda sanitaria locale di Roma l’erogazione, in via diretta o mediante rimborso delle spese sostenute presso terzi, del trattamento -OMISSIS- con metodo -OMISSIS- nella misura di almeno venti ore settimanali. Dopo la diffida rimasta senza esito, i genitori hanno proposto ricorso davanti al TAR Lazio, che ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare l’adeguatezza del piano individuale predisposto dall’Azienda.

Il TAR Lazio, Sez. III, n. 9646/2025 ha accolto solo parzialmente il ricorso, condividendo le conclusioni del consulente sulla congruità dei progetti abilitativi e riconoscendo il rimborso delle spese per uno solo dei minori, per il limitato arco temporale compreso tra la presa in carico e il rifiuto del piano. I genitori hanno appellato la sentenza, contestando la sottostima del monte ore, la decorrenza del rimborso e la regolazione delle spese di consulenza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla cornice normativa di riferimento. L’art. 1, commi 2 e 7, d.lgs. 502/1992 subordina l’erogazione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale alla sussistenza di evidenze scientifiche di significativo beneficio e al rispetto dei principi di efficacia e appropriatezza. La legge n. 134/2015 ha previsto l’inserimento nei LEA delle prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato mediante metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. La l.r. Lazio n. 7/2018, all’art. 74, individua nei programmi strutturati e negli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta gli strumenti per favorire il miglior adattamento alla vita quotidiana.

Su questa base il Collegio esclude la configurabilità di un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del trattamento nella misura richiesta. La giurisprudenza amministrativa consolidata — richiamata nel provvedimento — afferma che l’inclusione nei LEA non elimina la valutazione di appropriatezza rimessa alla discrezionalità tecnica dell’Azienda sanitaria. La scelta finale della terapia spetta alla ASL, che la esercita mediante schemi di valutazione tecnico-scientifica del caso specifico.

Il Collegio si sofferma sulle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità, la cui ultima versione è stata licenziata nell’ottobre 2025. Il Panel ha espressamente escluso la possibilità di indicare un’intensità ottimale standardizzata dell’intervento, in ragione dell’estrema eterogeneità dell’espressione clinica del disturbo, e ha posto l’accento sull’esigenza di un piano terapeutico individualizzato, calibrato sulle caratteristiche cliniche, sull’età e sui contesti di implementazione. Ne discende che la contestazione del monte ore accordato non collide con le prescrizioni generali delle Linee Guida.

Quanto al merito della consulenza, il giudice di prime cure, quale peritus peritorum, ha fatto proprie le risultanze peritali con motivazione adeguata. Il Collegio riconosce il potere di discostarsi dalla consulenza attraverso un’analisi critica, ma rileva che nel caso concreto le conclusioni del consulente risultano solide, motivate e scevre da vizi di illogicità, avvalorate dal referto ospedaliero del 20 aprile 2026.

Sul secondo motivo, la Corte conferma la delimitazione temporale del rimborso, non risultando istanze di presa in carico anteriori e avendo i genitori rifiutato il piano individuale proposto. È invece accolto il profilo sulla ripartizione delle spese di consulenza, poste pariteticamente a carico di entrambe le parti in ragione della soccombenza parziale dell’Azienda in primo grado. L’appello è respinto per il resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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