Servizio militare e progressioni tra aree: serve coerenza funzionale (TAR Lazio n. 6357 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione tra le aree del personale di ruolo dei Ministeri, il servizio militare prestato nelle Forze armate non è automaticamente equiparabile all’esperienza maturata nell’area di provenienza ai sensi dell’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010. Tale norma introduce un principio di simmetria tra impieghi civili e servizio militare, che impone all’amministrazione di valutare l’esperienza acquisita in sede militare ove sussista una ragionevole coerenza funzionale con il profilo professionale oggetto della selezione. È illegittima l’esclusione aprioristica del servizio militare fondata sul regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, così come è illegittimo il riconoscimento incondizionato di ogni periodo militare, senza verifica della corrispondenza con le mansioni rilevanti. L’accertamento della coerenza deve essere condotto dalla pubblica amministrazione in sede di riapertura del procedimento.
Il Fatto
Un dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, già transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa dopo un periodo di servizio nella Marina Militare, impugnava la graduatoria della procedura di progressione tra le aree verso l’area dei funzionari, contestando il mancato riconoscimento del servizio militare prestato prima dell’immissione nei ruoli civili. L’amministrazione aveva escluso tale periodo in ragione del regime di diritto pubblico del personale militare, valorizzando esclusivamente il servizio civile successivo. Il ricorrente rivendicava l’attribuzione dell’intero punteggio, dal 63,5 al 70,5 punti, con conseguente avanzamento dalla posizione 204 alla 129.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso. Quanto al criterio normativo, il Collegio ha richiamato l’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), che impone di valutare i periodi di servizio militare nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio attribuito per i servizi civili presso enti pubblici. Da tale disposizione discende un principio di simmetria valutativa che rende illegittima l’esclusione automatica del servizio militare fondata sull’inquadramento in regime di diritto pubblico ex art. 3 del d.lgs. n. 165/2001.
Tale principio, tuttavia, non comporta che ogni attività prestata nelle Forze armate sia indistintamente valorizzabile: anche gli impieghi civili non sono tra loro equivalenti, essendo necessario che l’esperienza risulti pertinente al profilo professionale in selezione. La valutazione richiesta non impone una perfetta identità di mansioni, ma una ragionevole coerenza funzionale, da apprezzarsi con riguardo alla sostanza delle competenze e non alla formale qualifica, senza interpretazioni eccessivamente restrittive.
Nel caso di specie, dagli atti emergeva che il dipendente aveva prestato servizio in ferma breve frequentando la scuola sottufficiali, senza che risultasse dimostrata l’integrale riconducibilità del periodo all’area professionale degli assistenti. Tuttavia, il transito nei ruoli civili nelle corrispondenti aree funzionali implicava una valutazione di equivalenza professionale già compiuta a monte dall’amministrazione di provenienza, costituente prova implicita del parziale svolgimento di mansioni coerenti.
La Corte ha quindi ritenuto illegittima la valutazione dell’amministrazione, eccessivamente restrittiva e formalistica, ma ha escluso il diritto al riconoscimento integrale del punteggio reclamato, in assenza di prova ex art. 64 c.p.a. della coerenza di tutte le mansioni svolte. In ottemperanza, l’amministrazione dovrà riavviare il procedimento, anche richiedendo chiarimenti e documenti al ricorrente, per stabilire da quando l’esperienza militare sia riconducibile alle aree di competenza della lex specialis, con conseguente modifica di punteggio e posizione in graduatoria. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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