Integrazione istruttoria e proroga della sospensione nella fase cautelare (TAR Liguria n. 276 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare, il tribunale amministrativo, ove ritenga insufficiente il quadro istruttorio ai fini della decisione sulla domanda di sospensione, può disporre l’integrazione documentale a carico della parte ricorrente, con fissazione di un termine per il deposito, e contestualmente prorogare la sospensione degli atti impugnati fino alla successiva camera di consiglio. Il provvedimento di proroga della misura cautelare è funzionale a evitare che, nelle more dell’approfondimento istruttorio, si producano effetti irreversibili in relazione all’oggetto del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, gli atti della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie dei presidi ospedalieri e delle R.S.A. degli enti sanitari regionali, limitatamente al lotto 2. La domanda cautelare coinvolgeva una pluralità di atti, tra cui il bando, il disciplinare, il capitolato e l’allegato “D”, nonché la determina di indizione e i verbali della commissione tecnica.
La ricorrente aveva depositato, in data 13 luglio 2026, una lista degli operatori attualmente in servizio nei presidi del lotto 2, al fine di documentare la propria prospettazione. L’Azienda Tutela della Salute della Liguria si era costituita in giudizio per resistere all’istanza cautelare, mentre la Regione Liguria non si era costituita.
La Motivazione della Corte
Il TAR, valutata la documentazione versata in atti, ha ritenuto necessario disporre di un quadro completo della situazione ai fini della decisione sulla domanda incidentale di sospensione. In particolare, ha ravvisato l’esigenza di integrare l’elenco degli operatori già depositato dalla ricorrente con ulteriori e più analitici elementi.
L’ordinanza interlocutoria richiede, infatti, l’elenco nominativo analitico del personale addetto alla gestione delle camere mortuarie in tutti i presidi dei lotti della gara precedente, con l’indicazione di una serie di dati rilevanti: sede lavorativa, numero di matricola, tipo di rapporto di lavoro, monte ore settimanale, data di assunzione, C.C.N.L. applicato, qualifica e livello contrattuale, eventuale appartenenza a categorie svantaggiate, indennità aggiuntive e costo annuo. È inoltre richiesto un prospetto di raffronto che indichi l’assegnazione dei medesimi addetti ai due lotti della nuova gara contestata.
La finalità dell’integrazione istruttoria è evidentemente quella di consentire al Collegio di valutare compiutamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora in relazione alle censure dedotte, che attengono verosimilmente a profili di continuità occupazionale e di subentro nei rapporti di lavoro del personale impiegato nel servizio.
Conseguentemente, nelle more del perfezionamento dell’istruttoria, il Tribunale ha disposto la proroga della sospensione degli atti impugnati, fissando la camera di consiglio per il prosieguo della fase cautelare. La misura assicura l’effettività della tutela cautelare, impedendo che l’amministrazione proceda all’affidamento del servizio prima che il Collegio sia posto nelle condizioni di pronunciarsi con piena cognizione.
La decisione assunta in forma interlocutoria non anticipa pertanto alcuna valutazione di merito sulle censure di ricorso, ma si limita a regolare la fase cautelare, contemperando l’esigenza di completezza istruttoria con quella di non lasciare priva di tutela la posizione della ricorrente.
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Nota della Redazione
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