Istruttoria sul muro di contenimento tra progetto approvato e fascia di rispetto stradale (TAR Puglia n. 858 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una controversia sulla legittimità di un provvedimento di diniego di un titolo edilizio, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell’art. 65, comma 2, cod. proc. amm., un’istruttoria volta ad acquisire elementi chiarificatori essenziali per il decidere. Tale attività istruttoria può avere ad oggetto sia la conformità dell’opera realizzata agli elaborati progettuali approvati, sia la consistenza e la titolarità delle aree interessate, come la fascia di rispetto stradale, la cui disciplina è funzionale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo. L’esito di tali accertamenti condiziona la definizione del giudizio, che viene conseguentemente rinviato a nuova udienza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione del Dirigente SUAP del Comune di Brindisi che aveva concluso negativamente la conferenza di servizi, diniegando la domanda di rilascio del provvedimento unico per il completamento edilizio di una struttura destinata a media struttura di vendita, sita in zona servizi del Consorzio ASI. La società aveva altresì gravato i verbali della conferenza di servizi e numerosi pareri e note del Consorzio ASI, asseritamente ostativi all’intervento. Il Comune di Brindisi e il Consorzio si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha ritenuto necessario, prima di poter definire il giudizio, acquisire una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti dal Comune di Brindisi. L’attività istruttoria è stata circoscritta a due profili specifici e dirimenti.
In primo luogo, è stato chiesto all’Amministrazione comunale di verificare e rappresentare se il muro di contenimento, per cui è causa, fosse effettivamente rappresentato negli elaborati progettuali approvati con il P.A.U. n. 28/2015. A tal fine, il Collegio ha ordinato il deposito in giudizio di tali elaborati e di tutti gli atti del procedimento. Il confronto tra il progetto autorizzato e l’opera realizzata è funzionale ad accertare la sussistenza di un eventuale contrasto che potrebbe giustificare il diniego.
In secondo luogo, è stata richiesta una relazione sulla consistenza e sulla titolarità della fascia di rispetto stradale sulla quale il muro risulterebbe realizzato. Tale accertamento è volto a chiarire la natura del vincolo e la legittimità dell’intervento edilizio in relazione alla disciplina delle distanze e delle fasce di rispetto, che costituisce un presupposto essenziale per il rilascio del titolo.
L’ordinanza ha assegnato al Comune il termine di 120 giorni per adempiere agli incombenti istruttori, decorrente dalla comunicazione amministrativa o, se antecedente, dalla notificazione ad opera della parte ricorrente, espressamente onerata di tale incombenza. Il Collegio ha quindi rinviato il prosieguo del giudizio all’udienza pubblica dell’8 marzo 2027, subordinando la decisione all’esito degli accertamenti richiesti.
Nota della Redazione
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