Rinuncia al ricorso in cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 15791 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio — non richiede l’accettazione della controparte — ma di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto. Ove effettuata nel rispetto di tali formalità, essa determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.; ove invece tali formalità siano omesse, non dà luogo alla pronuncia di estinzione ex art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse a ricorrere, cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso. Non sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore quando l’impugnazione non sia respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, stante la natura eccezionale e sanzionatoria della misura.

Il Fatto

Una società contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale un invito al pagamento emesso dall’agente della riscossione, unitamente al ruolo e a una cartella di pagamento che assumeva mai notificata. Il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 975/24/17, ha rigettato l’appello, ritenendo l’invito impugnabile ma l’impugnazione tardiva, perché la cartella era stata notificata nel 2005 e non contestata nel termine di sessanta giorni previsto a pena di inammissibilità dall’art. 21 d.lgs. n. 546/1992. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, incentrati sulla mancata chiamata in causa dell’ente impositore, sul difetto di prova della notifica e sul tardivo disconoscimento della documentazione prodotta dall’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la questione dell’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Con la memoria depositata, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all’impugnazione e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio rileva che la memoria allude ad atti — cartelle di pagamento relative a diritti camerali per gli anni 2000 e 2005 — dei quali non v’è menzione né nella sentenza gravata né nel ricorso, e prospetta l’impossibilità di provare un pregiudizio ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Tali indicazioni sono inconferenti, ma ciò non impedisce di qualificare la manifestazione di volontà come inequivoca rinuncia al ricorso.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui la rinuncia è atto unilaterale non accettizio ma ricettizio: la norma pretende la notifica alle parti costituite o la comunicazione ai difensori con visto. In difetto di tali formalità non si produce l’effetto estintivo del processo di cassazione, ma la rinuncia resta comunque significativa del venir meno dell’interesse a ricorrere, con conseguente inammissibilità. Sul punto la Corte richiama, tra le altre, Cass. Sez. U. n. 3876 del 2010 e Cass. n. 31732 del 2018.

Nella specie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, che prescrive la comunicazione del deposito dell’atto di rinuncia alle parti costituite a cura della cancelleria. La rinuncia è dunque rituale e il giudizio va dichiarato estinto.

Quanto alle spese, non ricorrono i presupposti per la loro regolazione, in difetto di attività difensiva della parte intimata. Non sussistono neppure i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: la misura ha natura eccezionale e latamente sanzionatoria, che ne impedisce ogni estensione oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, richiamando sul punto Cass. n. 23175 del 2015.

Nota della Redazione

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