Estinzione del payback dispositivi medici per versamento del 25%: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 12722 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle medesime aziende per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La dichiarazione della parte ricorrente di avere provveduto al versamento, resa in udienza unitamente alla manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito, impone al giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e la definizione in rito della stessa integrano i giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, adottati a livello ministeriale e regionale, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché dell’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Con tali provvedimenti è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per le annualità 2015-2018 ed è stata determinata e ripartita, a carico delle aziende fornitrici, la relativa quota di ripiano, quantificata per la società in un importo specifico a livello regionale.
In particolare, l’impugnazione riguardava il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali, l’accordo Stato-Regioni che fissava il tetto di spesa regionale nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, la circolare ministeriale di indicazioni operative e i conseguenti atti regionali di ripiano. La società ha dichiarato di avere provveduto al versamento degli oneri di ripiano in favore delle Regioni evocate in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che la società ricorrente ha dichiarato di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni evocate in giudizio, degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119. La norma richiamata prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il difensore della società ricorrente ha altresì dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio, in ragione delle sopravvenienze dedotte. Il Collegio ha ritenuto che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, non potesse che prendere atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra tutte le parti, ravvisando giustificati motivi nella peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e nella definizione in rito della stessa, senza alcuna pronuncia nel merito delle questioni sollevate.
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Nota della Redazione
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