Riconoscimento titolo estero di sostegno: verifica in concreto e diniego legittimo (Cons. Stato n. 10423 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento di un titolo di formazione conseguito all’estero per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno richiede una verifica in concreto delle competenze acquisite e il loro confronto con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. L’amministrazione non può limitarsi a un esame documentale, ma deve esaminare l’insieme dei titoli e valutare l’eventuale incompatibilità del percorso formativo straniero rispetto a quello abilitante italiano. Il diniego è legittimo quando il confronto evidenzi differenze strutturali non colmabili, tali da escludere anche l’adozione delle misure compensative previste dall’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. La valutazione tecnica dell’amministrazione, se congruamente motivata e sostenuta dal parere dell’autorità competente, non è sindacabile nel merito.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell’abilitazione per le classi di concorso sul sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. L’amministrazione rigettava l’istanza con provvedimento motivato, rilevando differenze insuperabili tra il percorso straniero e quello italiano disciplinato dal DM 30 settembre 2011.
Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo le censure generiche e assertive e osservando che la ricorrente non aveva contestato il parere negativo del Ministero dell’Università. Propone appello la ricorrente, deducendo l’illegittimo utilizzo di documenti depositati tardivamente, il travisamento dei fatti e l’omessa considerazione delle misure compensative.
La Motivazione della Corte
Sulla censura di tardività del deposito documentale, il Collegio rileva che la difesa di parte appellante, con successiva memoria in primo grado, aveva prestato acquiescenza alla produzione, chiedendo il passaggio in decisione senza discussione. Il richiamo all’art. 73 c.p.a. è pertanto infondato.
Nel merito, il Consiglio di Stato conferma che il Ministero ha proceduto alla verifica in concreto delle competenze, come richiesto dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria (sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022) e dalla Corte di giustizia, sentenza 8 luglio 2021, C-166/20. L’amministrazione ha esaminato contenuti, ore formative, modalità di studio, laboratori e tirocinio, confrontandoli con il percorso italiano.
Il diniego si fonda su differenze strutturali: il titolo è unico per tutti gli ordini e gradi di scuola, mentre in Italia i corsi sono diversificati; manca prova dei requisiti dell’art. 3 del DM 30 settembre 2011; sussiste incertezza sul monte ore (1.500 ore dichiarate dall’ateneo a fronte delle 683 autorizzate); difettano evidenze su laboratori e tirocinio; non risulta l’esame finale previsto dall’art. 9 del DM 30 settembre 2011. Il titolo consiste in un mero attestato di formazione continua, non nel titolo di formazione iniziale richiesto dagli artt. 236 e 241 della legge rumena n. 1/2011.
Accertata tale incompatibilità, il Collegio ritiene infondata anche la censura sulla mancata adozione delle misure compensative di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007: le lacune riscontrate non sono rimediabili con misure compensative. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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