Niente silenzio-assenso per impianti telefonici sottoposti a VINCA (Cons. Stato n. 8341 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso non può formarsi sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 relativa alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni collocato in zona sottoposta a VINCA, perché la valutazione di incidenza impone un provvedimento espresso e motivato. L’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 va letto in conformità al diritto dell’Unione europea e all’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990, che esclude le decisioni tacite quando la normativa comunitaria richiede atti formali. L’inerzia dell’amministrazione davanti a un progetto soggetto a valutazione di incidenza ambientale non equivale ad assenso, ma a stasi procedimentale da contestare con i rimedi dell’ordinamento. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina degli atti tardivi ex art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, che presuppone un titolo tacitamente già formato.

Il Fatto

La società aveva presentato al SUAP comunale l’istanza per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di una stazione radio base su un’area ricadente nella ZPS del Parco Nazionale del Circeo. Il Comune, con provvedimento del 1° febbraio 2023, aveva rigettato l’autorizzazione paesaggistica, ritenendo l’opera in contrasto con i valori del sito.

La società impugnava il diniego, sostenendo la formazione del silenzio-assenso per decorso dei novanta giorni senza pareri negativi. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 176 del 2024, accoglieva il ricorso ravvisando sia il titolo tacito sia la violazione dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990 sugli atti tardivi. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina della Rete Natura 2000 e dell’art. 6, paragrafo 3, direttiva n. 92/43/CEE, che impone alle autorità nazionali di dare l’accordo solo dopo aver acquisito la certezza che il progetto non pregiudichi l’integrità del sito. L’art. 5 d.P.R. n. 357/1997 prescrive la previa valutazione di incidenza degli interventi che possono avere incidenze significative sul sito.

La giurisprudenza europea richiamata (Corte di giustizia UE, grande sezione, C-127/02; C-258/11; C-323/17) esclude che la valutazione possa essere implicita e postula conclusioni complete e definitive. La Corte costituzionale (sentenza n. 117 del 2015; n. 232 del 2017) ha escluso ogni spazio per il superamento dei pareri mediante silenzio-assenso in contrasto con la normativa statale di recepimento. Richiamato anche Cons. Stato, sez. IV, n. 4712 del 2015.

Il Collegio prende le distanze dalle pregresse decisioni della Sezione (n. 2897 del 2023 e n. 4784 del 2022), rese su fattispecie differenti, nelle quali era comunque intervenuto un parere favorevole ai fini VINCA. Nel caso concreto mancava sia il parere dell’Ente Parco, per lacune documentali, sia un provvedimento favorevole della Regione.

Poiché una lettura letterale dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 indurrebbe ad applicare il silenzio-assenso anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, la norma è interpretata in modo conforme al diritto UE, escludendo l’istituto. Il principio di precauzione e l’obbligo di interpretazione conforme impongono il provvedimento espresso. Irrilevante la completezza dell’istanza o la mancata convocazione della conferenza di servizi. L’appello è quindi accolto, con rigetto del ricorso di primo grado e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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