Ottemperanza decreti equa riparazione e penalità di mora ex art 114 c.p.a (TAR Calabria n. 81 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo sufficiente la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla sua presentazione. Grava sulla pubblica amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e si cumula con gli interessi legali stante il suo carattere sanzionatorio. In caso di inerzia, il commissario ad acta provvede anche al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagargli la somma di euro 5.600,00, oltre interessi, a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole del processo. Il decreto, non opposto e munito di formula esecutiva, è divenuto definitivo.
Il creditore ha inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi senza esito, ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il decreto ha autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Richiamando un proprio rivisto orientamento, il TAR afferma che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001 non sono più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come ritenuto dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021.
La parte creditrice ha presentato la richiesta di pagamento e sono decorsi i sei mesi previsti. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne riconosce l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza riguarda condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.
La Corte precisa che l’importo va corrisposto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, restando fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato (Adunanza Plenaria n. 8 del 2021). Il TAR ordina quindi l’esecuzione nel termine di trenta giorni, nomina per il caso di inerzia un commissario ad acta e liquida le spese secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore antistatario. In caso di mancata rifusione, allo stesso commissario spetta provvedere al pagamento delle spese, in virtù del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e dell’art. 95 c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.