Esclusione dal finanziamento per progetto privo di incremento della raccolta differenziata (TAR Lazio n. 3275 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di ammissione a finanziamento pubblico disciplinate da avviso, l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990 è assolto quando l’Amministrazione espliciti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del diniego, indicando la non coerenza del progetto con le finalità perseguite dall’avviso. Quando il bando ponga a proprio denominatore comune l’incremento della percentuale di raccolta differenziata, l’esclusione del progetto che non dimostri siffatto incremento è legittima. Le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’irragionevolezza manifesta e del travisamento dei fatti, non potendo il sindacato di legittimità sostituirsi alla valutazione di merito.
Il Fatto
Il Comune ricorrente aveva presentato domanda di ammissione al finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico regionale per il potenziamento, l’efficientamento e l’innovazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Con determinazione dirigenziale la Regione Lazio approvava gli elenchi delle domande escluse e di quelle non ammissibili, disponendo l’esclusione del progetto dell’ente municipale.
Avverso tale provvedimento il Comune proponeva dapprima ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi ritualmente trasposto dinnanzi al giudice amministrativo. Si costituiva la Regione Lazio instando per la reiezione del gravame. Venivano dedotti difetto di motivazione, illogicità, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nucleo centrale del contendere verificando anzitutto il rispetto dell’obbligo motivazionale. La difesa regionale aveva dato conto del fatto che il progetto era stato valutato non coerente con le finalità dell’art. 1 dell’avviso pubblico, in quanto le lavorazioni sull’ammodernamento delle strutture destinate a ecocentri non rientravano in alcuna delle tipologie di intervento previste e non risultava il conseguente aumento della percentuale di raccolta differenziata.
Tale motivazione viene ritenuta idonea a compendiare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, conformemente all’art. 3 della l. n. 241/1990. Il Tribunale osserva che i progetti ammessi a finanziamento condividono, quali interventi tipizzati alle lettere A, B, C e D, la finalità di incrementare la percentuale di raccolta differenziata.
Su tale presupposto si fonda la doglianza di parte ricorrente, la quale non ha tuttavia offerto prova, attraverso l’elaborazione progettuale, della realizzazione dell’incremento percentuale richiesto. Poiché l’avviso persegue precipuamente detto incremento, la relativa mancanza è stata ritenuta dirimente ai fini della legittima esclusione del progetto.
Analoga sorte segue la censura di travisamento dei fatti: la mancata dimostrazione dell’incremento percentuale è stata sufficiente a ritenere il progetto non coerente alle finalità dell’avviso. La Commissione ha operato nell’esercizio di valutazioni tecnico-discrezionali, esenti dai vizi macroscopici dell’irragionevolezza manifesta e del travisamento, unici sindacabili dal giudice amministrativo.
Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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