Abbattimento di bovini per focolaio LSD solo dopo esito positivo e decorso della finestra d’incubazione (TAR Sardegna n. 237 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di profilassi contro le malattie animali di categoria A, l’ordine di abbattimento dei capi allevati in un’azienda zootecnica deve essere calibrato sul reale rischio di diffusione dell’agente patogeno. Qualora l’esito positivo degli esami diagnostici abbia riguardato esclusivamente i capi di un distinto allevamento, non sussiste l’automatismo applicativo dell’abbattimento per quelli ubicati in altro sito produttivo, ove non risultino né infetti né sintomatici. La mera prossimità territoriale non integra di per sé il presupposto per l’adozione della misura, dovendosi valorizzare il decorso del periodo di incubazione della malattia e l’assenza di positività agli esiti dei controlli. La misura dell’abbattimento, per la sua natura irreversibile, deve rispettare il principio di proporzionalità, imponendo all’amministrazione di accertare caso per caso l’effettiva sussistenza del pericolo di diffusione.
Il Fatto
Un allevatore, titolare di un’azienda zootecnica con due distinti allevamenti, uno in località Acqua Frida e uno in località Corte Merexani, riceveva un provvedimento con cui la ASL disponeva l’abbattimento di tutti i bovini per la conferma di un focolaio di Dermatite nodulare contagiosa. La positività agli esami di laboratorio aveva però riguardato esclusivamente i capi dell’allevamento di Acqua Frida, mentre nessun animale dell’altro sito risultava infetto, pur essendo stato incluso nell’ordinanza.
L’allevatore impugnava il provvedimento, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia, deducendo la sproporzione della misura e chiedendo di limitare l’abbattimento ai soli capi risultati infetti. Il Tribunale, in sede di esame dell’istanza, aveva già concesso una prima tutela cautelare limitatamente ai capi dell’allevamento di Corte Merexani, ritenendo eccedente la finalità precauzionale l’estensione della misura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha valutato la sussistenza del periculum in mora ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare. Il Collegio ha preliminarmente richiamato la disciplina europea, che impone l’abbattimento degli animali solo in caso di conferma della malattia, per evitare qualsiasi rischio di diffusione dell’agente patogeno.
Nel caso di specie, la positività degli esami ha riguardato i soli capi dell’allevamento di Acqua Frida, distante quasi due chilometri da quello di Corte Merexani. Il Collegio ha valorizzato l’avvenuto decorso di un consistente lasso temporale dall’abbattimento dei capi infetti e la mancanza di documentazione comprovante l’infezione di quelli dell’altro allevamento, i cui esiti di laboratorio sono risultati negativi.
La Corte ha pertanto ritenuto che l’abbattimento dei capi non risultati infetti costituirebbe un sacrificio irragionevole, in quanto eccedente la finalità precauzionale. Ha quindi accolto l’istanza cautelare, limitatamente ai capi ubicati in località Corte Merexani, subordinando la prosecuzione del giudizio all’effettuazione di periodici esami da parte dell’ASL e al costante monitoraggio dell’allevamento, con fissazione dell’udienza di merito.
Nota della Redazione
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