Quote latte: illegittima la compensazione nazionale per categorie prioritarie (Cons. Stato n. 10149 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione nazionale del prelievo supplementare sulle quote latte non può essere effettuata dal legislatore nazionale per categorie prioritarie di produttori. L’art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 impone che la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati avvenga in modo proporzionale ai quantitativi a disposizione di ciascun produttore, unico criterio previsto dalla norma unionale. Gli atti di compensazione adottati su base categoriale sono pertanto illegittimi e vanno annullati, con obbligo per l’amministrazione di rideterminare la compensazione. Restano invece salde, per certezza del diritto, le statuizioni divenute definitive sui quantitativi individuali, non superabili per effetto di successive pronunce della Corte di Giustizia.

Il Fatto

I titolari di un’azienda agricola impugnavano dinanzi al TAR Veneto la comunicazione con cui AGEA aveva reso noti gli esiti della compensazione nazionale del periodo 2002/2003 nel regime delle quote latte. Il ricorso articolava tredici motivi, distinti in vizi propri dell’atto, illegittimità derivata dagli atti presupposti di assegnazione dei quantitativi individuali e censure di ordine generale.

Con sentenza non definitiva il TAR respingeva il primo e il terzo gruppo di censure e sospendeva il giudizio sui motivi relativi ai quantitativi di riferimento individuali, in attesa della decisione del TAR Lazio, poi intervenuta con rigetto passato in giudicato. Con sentenza definitiva il TAR respingeva anche il secondo gruppo. Le parti proponevano appello avverso entrambe le pronunce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le censure relative al meccanismo di compensazione, incentrate sulla pretesa contrarietà al diritto unionale delle norme interne che avevano previsto il riparto per categorie prioritarie. La questione non è preclusa dal giudicato formatosi dinanzi al TAR Lazio, che ha riguardato i soli quantitativi individuali e non l’imputazione del prelievo supplementare.

Sul punto decisiva è la sentenza della Corte di Giustizia 27 giugno 2019, causa C-348/2018, che ha escluso la possibilità per lo Stato membro di introdurre categorie preferenziali nella fase di compensazione. La Corte unionale ha chiarito che la ripartizione dei quantitativi inutilizzati deve avvenire in modo proporzionale e che tale criterio, non essendo previsto alcun altro parametro né alcun rinvio alla competenza statale, è il solo applicabile. Le censure sono dunque fondate e comportano l’annullamento dei provvedimenti impugnati, in riforma parziale della sentenza di primo grado.

Ne deriva l’obbligo per AGEA di rideterminare la compensazione in conformità alle statuizioni della sentenza. Il Collegio ritiene di non assorbire le ulteriori censure sui provvedimenti di compensazione, per orientare la successiva attività amministrativa.

Gli altri motivi sono respinti. Le doglianze sul difetto di comunicazione non colgono alcuna lesione concreta, poiché il produttore è interessato ai soli dati della propria posizione e non ha allegato quale apporto sostanziale avrebbe introdotto nel procedimento. Le garanzie partecipative, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, non possono ridursi a mero rituale formalistico. Analogamente sono inammissibili le censure generiche sull’inattendibilità dei dati e sul monte quote nazionale, non riferite alla singola posizione né supportate da evidenze puntuali: la normativa dettava termini inderogabili per la compensazione, ben potendosi procedere a successive rettifiche.

Quanto ai quantitativi individuali, la preclusione da giudicato non è superata dalle successive pronunce della Corte di Giustizia, poiché il principio di certezza del diritto non impone il riesame continuo di rapporti esauriti. Nel merito, la determinazione retroattiva dei quantitativi è conforme al sistema, non avendo il prelievo natura sanzionatoria e non essendo configurabile un legittimo affidamento dei produttori. Le indagini governative non spostano sull’amministrazione l’onere di provare la veridicità dei dati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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