Rideterminazione indennizzo banda 700 MHz, applicabile in via analogica il criterio del 50% della popolazione provinciale (TAR Lazio n. 10973 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale della disciplina regolamentare di quantificazione dell’indennizzo per la revoca del diritto d’uso di frequenze televisive, l’Amministrazione può legittimamente colmare il vuoto normativo applicando in via analogica i criteri già previsti dal medesimo decreto interministeriale per fattispecie affini. È pertanto ragionevole e non discriminatorio il provvedimento che, per i diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici con più impianti, assume quale base di calcolo il 50% della popolazione della provincia, trattandosi di criterio forfettario intermedio tra l’intera popolazione provinciale e quella del solo Comune interessato, soluzioni entrambe ritenute irragionevoli dal giudice d’appello. L’adozione di percentuali fisse, sistematicamente desunte dalle ipotesi già previste per i diritti d’uso limitati per motivi soggettivi, non integra un vizio di istruttoria o di motivazione, né lede il legittimo affidamento dell’operatore, non essendo configurabile un affidamento tutelabile sulla conservazione di un criterio di calcolo già annullato.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un diritto d’uso della frequenza televisiva CH 45 limitato all’area di servizio degli impianti operanti nella provincia di Napoli, aveva ottenuto l’annullamento in parte qua del decreto interministeriale 27 novembre 2020 e dei relativi atti applicativi, con sentenza di questa Sezione, poi confermata nel dispositivo dal Consiglio di Stato, che ne aveva tuttavia riformulato la motivazione.
In esecuzione del giudicato, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il decreto direttoriale del 20 febbraio 2025, qualificando il diritto della ricorrente come diritto d’uso limitato per motivi radioelettrici con più impianti e applicando in via analogica il criterio del 50% della popolazione provinciale. La società ha impugnato il provvedimento, deducendo l’illegittimità del criterio percentuale adottato per asserita violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza, nonché per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem, rilevando che le censure della ricorrente sono dirette a conseguire un indennizzo maggiore rispetto a quello riconosciuto, nell’ambito dell’esecuzione del giudicato che demandava al Ministero l’individuazione del criterio applicabile.
Nel merito, il Collegio ha richiamato i principi fissati dal Consiglio di Stato, secondo cui l’indennizzo per i diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici non può essere determinato né con riferimento all’intera popolazione provinciale, né limitandosi alla sola popolazione del Comune interessato, imponendosi l’adozione di un criterio intermedio, di natura forfettaria e ragionevole.
A seguito dell’intervento demolitorio del giudice amministrativo, è venuta meno la disposizione che disciplinava specificamente il criterio per gli operatori nella situazione della ricorrente. In tale contesto, l’Amministrazione, lungi dall’agire arbitrariamente, ha fatto ricorso a un criterio analogico interno al sistema regolatorio, applicando il parametro del 50% della popolazione provinciale previsto dall’art. 3, comma 10, D.I. 27/11/2020 per i diritti d’uso limitati per motivi soggettivi. Tale soluzione è stata ritenuta coerente con le indicazioni del giudice di appello, in quanto espressione di una valutazione forfettaria ragionevole, idonea a evitare sia l’automatica estensione del parametro provinciale sia l’eccessiva penalizzazione derivante dal riferimento al solo ambito comunale.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento impugnato è sorretto da un apparato motivazionale articolato, nel quale l’Amministrazione ha dato conto dei criteri adottati e del percorso logico-giuridico seguito, considerando la distinzione tra le diverse tipologie di diritti d’uso limitati e la diversa estensione della copertura territoriale. Nessuna lesione del legittimo affidamento è infine configurabile, posto che la rideterminazione è avvenuta in un contesto normativo e giurisprudenziale in evoluzione, ove non poteva maturare un affidamento tutelabile sulla conservazione di un criterio già annullato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.