Motivazione apparente e minimo costituzionale: limiti del sindacato in Cassazione (Cass. civ. Sez. IV n. 23035 del 22.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale. Rilevano soltanto le anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ravvisabili nel difetto assoluto di motivazione, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il codice di rito non attribuisce alcun rilievo al semplice difetto di sufficienza della motivazione. La motivazione è apparente quando, pur presente sul piano grafico, non renda percepibile il fondamento della decisione e si sostanzi in argomentazioni oggettivamente inidonee a dar conto del ragionamento del giudice. Resta riservata al giudice del merito la valutazione delle prove e la scelta tra le risultanze istruttorie.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della pensione di anzianità con decorrenza dall’istanza presentata nel novembre 2010, lamentando la decorrenza successiva fissata dall’INPS al primo settembre 2014. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 167 del 2018, aveva respinto il gravame, ritenendo non suffragata la retrodatazione invocata.

Il lavoratore proponeva allora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, volti a contestare l’apparato motivazionale della sentenza di appello sotto il profilo della violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché a denunciare il mancato rilievo dell’ordine di esibizione e della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto. L’INPS resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente perché accomunati dal vizio denunciato, volto a far valere un’anomalia radicale della motivazione. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il controllo di legittimità sul discorso giustificativo della decisione è limitato alle sole patologie che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia quando il vizio emerga dal testo del provvedimento a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

In questa prospettiva la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che individuano le figure sintomatiche della mancanza assoluta di motivi, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile e della motivazione perplessa. Sul punto precisa che la motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni, pur formalmente presenti, siano oggettivamente inidonee a esplicitare il percorso logico del giudice, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016.

Applicando tali coordinate, il Collegio esclude che la sentenza impugnata presenti le anomalie denunciate. I giudici di appello hanno inquadrato l’oggetto del contendere, ripercorso le argomentazioni del Tribunale e vagliato analiticamente le doglianze, passando in rassegna il materiale probatorio e delimitandone la portata ai fini della retrodatazione. Il percorso non si fonda soltanto sul precedente di legittimità in tema di rivalutazione contributiva, ma valorizza le concrete risultanze processuali con autonoma valutazione, così da rendere la motivazione perspicua e coerente.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La censura, dietro la parvenza della violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., si appunta sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie e chiede una rivalutazione del merito. La Corte ribadisce che spetta al giudice del merito scegliere tra le risultanze istruttorie e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, richiamando Cass., sez. III, n. 11538 del 2024. Analogo esito di inammissibilità colpisce il terzo motivo: la legge n. 257 del 1992 non integra la ratio decidendi e il giudicato è stato congruamente valutato.

Respinto il ricorso, la Corte liquida le spese secondo soccombenza e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002. Disattesa, infine, l’eccezione di tardività del controricorso: alla luce della notifica del ricorso avvenuta il 26 novembre 2018, il controricorso risulta tempestivo, non applicandosi la disciplina innovata dall’art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 2022 ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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