No fiscalizzazione dell’abuso edilizio in area soggetta a vincolo paesaggistico (TAR Puglia n. 499 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di interventi edilizi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 costituisce deroga alla regola generale della demolizione e opera solo nella fase esecutiva del procedimento. Qualora le opere ricadano su immobili vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, le variazioni essenziali sono equiparate alla totale difformità e impongono sempre la demolizione, restando esclusa la sostituzione con la sanzione pecuniaria. Il vincolo paesaggistico dei territori costieri nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia è posto ex lege dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. Il rigetto dell’istanza di fiscalizzazione è legittimo quando l’istruttoria comunale è immune da vizi e gli apprezzamenti tecnico-discrezionali risultano plausibili.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato al Comune di Bari un’istanza di fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, dopo l’adozione di un’ordinanza di demolizione. A sostegno della richiesta documentava, con perizia di parte, la non eseguibilità della demolizione per i gravi pericoli alla sicurezza statica del proprio immobile e degli edifici confinanti. Il Comune rigettava l’istanza con provvedimento del 7 maggio 2024, richiamando anche il parere contrario del tecnico istruttore.

Il ricorrente impugnava il rigetto davanti al TAR Puglia, censurando la violazione dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 1 legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e il travisamento dei presupposti. Sosteneva che l’area, pur vincolata dal PPTR, non presentasse vincoli individuati e che l’istanza potesse essere riqualificata d’ufficio anche ex art. 33. Il TAR sospendeva in via cautelare gli atti e, all’udienza pubblica, tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura derogatoria della fiscalizzazione. La sanzione pecuniaria dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 deroga alla regola della demolizione e richiede che l’amministrazione valuti, nella sola fase esecutiva, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, come affermato da Cons. St., sez. VI, n. 10358 del 2022. L’istituto riguarda, però, i soli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire, secondo Cons. St., sez. VI, n. 4418 del 2018.

Il TAR esamina poi il vincolo paesaggistico. L’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 esclude espressamente la fiscalizzazione per le opere eseguite su immobili vincolati, richiamando il d.lgs. n. 490/1999, oggi d.lgs. n. 42/2004. La stessa esclusione opera per le parziali difformità, equiparate alla totale difformità, e per le difformità totali. L’immobile ricade nella fascia dei 300 metri dalla linea di costa ed è quindi bene paesaggistico tutelato ex lege ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004.

Il Collegio qualifica gli interventi come variazioni essenziali ex art. 32, comma 1, d.P.R. n. 380/2001: aumento della cubatura, cambio d’uso con variazione degli standard ex DM 1444/1968 e modifiche sostanziali dei parametri urbanistici. Richiamando Cons. St., sez. VI, n. 2559 del 2023 e Cons. St., sez. VI, n. 7427 del 2024, il TAR ribadisce che l’inedificabilità della fascia costiera costituisce principio fondamentale della legislazione statale. Ne segue che le opere, in area vincolata, sono sempre soggette a demolizione e la fiscalizzazione è inapplicabile.

Quanto all’istruttoria, il TAR la ritiene immune da vizi, fondata su plausibili apprezzamenti tecnico-discrezionali e coerente con le disposizioni richiamate. Anche in assenza di titolo edilizio, gli interventi su immobile non sottoposto a vincolo individuato ma ricadente in zona vincolata sono sanzionabili con l’ordine di demolizione, nell’ambito dei poteri di vigilanza ex art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, come affermato da TAR Campania, sez. IV, n. 687 del 2017. Il rigetto della fiscalizzazione risulta quindi sufficientemente motivato e legittimo. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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