Bilancio società in house e difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Puglia n. 492 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sussistenza della giurisdizione si determina alla stregua del petitum sostanziale, avuto riguardo ai fatti materiali allegati e alle caratteristiche del rapporto dedotto, e non della prospettazione soggettiva della parte. La delibera di approvazione del bilancio di una società in house, ancorché partecipata da enti pubblici, non costituisce manifestazione autoritativa di natura provvedimentale lesiva, ma atto di ordinaria gestione societaria privo di connotati discrezionali. La controversia avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito iscritto in bilancio appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, non configurandosi né esercizio di pubblico potere né accordo tra amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune ricorrente, socio di un consorzio per la gestione associata dei rifiuti, impugnava la deliberazione assembleare con cui il consorzio aveva approvato il bilancio della società in house partecipata e autorizzato il proprio presidente a votare favorevolmente in assemblea societaria. Dall’esame del documento contabile il Comune rilevava l’iscrizione di un credito della società nei propri confronti per € 650.000,00, asseritamente derivante da un accordo transattivo mai perfezionato.
Il ricorrente deduceva la violazione dei principi civilistici in materia di bilancio e del controllo analogo sulle società in house, oltre alla nullità derivata della delibera. Chiedeva quindi l’annullamento dell’atto dinanzi al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione, qualificando la domanda alla stregua del criterio del petitum sostanziale richiamato da Cass. SS.UU. n. 33688 del 2018. Il Comune non mirava tanto all’annullamento formale dell’atto, quanto a ottenere un accertamento negativo del diritto di credito vantato dalla società, in un rapporto di tipo oggettivamente paritetico.
La delibera di approvazione del bilancio non esprime alcuna discrezionalità amministrativa. La società in house, pur nella sua funzione strumentale rispetto all’ente pubblico, resta ente di diritto privato; l’atto assembleare ha ad oggetto un documento contabile e non un provvedimento idoneo a ledere direttamente la sfera giuridica del socio. La lesione, se del caso, si produrrebbe solo all’esito di azioni civilistiche di recupero del credito.
Quanto alla natura del credito, il Collegio ha osservato che esso trarrebbe origine da un verbale di accordo transattivo del 10 ottobre 2017. Non sono emersi elementi pubblicistici idonei a qualificare l’intesa come accordo tra amministrazioni ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, cod. proc. amm., con conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa.
Il Tribunale ha inoltre esaminato la diversa prospettazione contenuta nella memoria del ricorrente, che aveva riqualificato l’oggetto della domanda come atto di indirizzo dell’assemblea consortile sul voto del rappresentante. Nemmeno tale ricostruzione radica la giurisdizione, trattandosi di ordinaria attività gestionale relativa ai rapporti tra consorzio e società partecipata, e non di estrinsecazione di poteri autoritativi.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con devoluzione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
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