Rinnovo automatico escluso per concessione suolo pubblico chiosco somministrazione (Cons. Stato n. 9774 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di rinnovo automatico delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, introdotto dall’art. 65 della legge provinciale n. 121/2019 e attuato dall’art. 2 del regolamento di esecuzione approvato con delibera della Giunta provinciale n. 389 del 4 maggio 2021, non si applica alle concessioni di occupazione di area demaniale rilasciate per un chiosco adibito alla somministrazione di cibi e bevande. L’ambito di applicazione della norma è delimitato sotto il profilo oggettivo, perché riguarda il solo commercio su suolo pubblico privo di somministrazione assistita, e sotto il profilo temporale, perché richiede concessioni scadute al 31 dicembre 2020 e l’avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo entro la stessa data. Non è ammessa l’applicazione analogica di un regime eccezionale di rinnovo, né la norma può esplicare efficacia retroattiva in assenza di espressa previsione, quando il procedimento sia stato avviato su istanza di parte e concluso con diniego anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il Fatto

Il Comune di Bolzano aveva concesso a una società l’occupazione di un’area demaniale, con scadenza fissata al 31 dicembre 2018, ove la società gestiva da tempo un’attività di ristorazione mediante un chiosco. In vista della scadenza la società presentò istanza di rinnovo per un anno. Il Comune avviò il procedimento preannunciando il rigetto, sulla base della prevista riqualificazione dell’areale ferroviario in cui ricade l’area, e respinse definitivamente l’istanza nel novembre 2018.

La società impugnò il diniego davanti al T.R.G.A. di Bolzano, che con sentenza n. 180/2022 dichiarò inammissibile, perché tardiva, la censura sull’intervenuto rinnovo automatico introdotta solo con memoria conclusiva, e nel merito respinse il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo un unico motivo incentrato sull’erronea declaratoria di tardività dell’eccezione di rinnovo ex lege.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione della censura introdotta con la memoria conclusiva. La Corte esclude che si tratti di una mera esposizione in diritto: si tratta di una censura aggiuntiva rispetto a quelle del ricorso introduttivo, che avrebbe dovuto essere proposta con motivi aggiunti nel termine decadenziale di sessanta giorni, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 43, comma 1, c.p.a.

Il Collegio ritiene però che il profilo decisivo sia altro, e cioè che la censura sia manifestamente infondata nel merito. La piana lettura delle norme invocate mostra che l’art. 65 della legge provinciale n. 121/2019 dispone il rinnovo per dodici anni delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020. L’art. 2 del regolamento di esecuzione approvato con delibera della Giunta provinciale n. 389 del 4 maggio 2021 limita ulteriormente il perimetro ai posteggi scaduti a quella data e per i quali i Comuni abbiano avviato d’ufficio il procedimento di rinnovo entro la stessa data.

Il giudice di appello rileva che nel caso concreto l’ambito di applicazione non è aperto sotto alcun profilo: la concessione era scaduta nel 2018 e il procedimento era stato avviato su istanza di parte, non d’ufficio, con esito opposto a quello presupposto dalla norma. Manca quindi il requisito temporale e quello procedimentale.

A ciò si aggiunge il profilo oggettivo. Non si tratta di rinnovo di una concessione per posteggio di commercio su aree pubbliche, ma di una concessione di utilizzo di area demaniale per un chiosco adibito alla somministrazione di cibi e bevande. La disciplina provinciale riguarda il solo commercio su suolo pubblico privo di somministrazione assistita, e la Corte esclude espressamente una applicazione analogica del regime di rinnovo, trattandosi di disciplina eccezionale e mancando ogni base normativa.

Infine il Collegio affronta il profilo della successione delle norme nel tempo. Il procedimento era stato concluso con il diniego nel novembre 2018, prima dell’entrata in vigore della disciplina richiamata, e in assenza di espressa previsione la stessa non può avere efficacia retroattiva. L’appello è pertanto respinto, con assorbimento delle ulteriori questioni e condanna della società appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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