Sconto tariffe sanitarie illegittimo ma nessun risarcimento senza nesso causale e prova (TAR Sardegna n. 816 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità di un provvedimento amministrativo non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione. Il nesso di causalità tra pregiudizio e atto annullato deve essere esclusivo: se il danno deriva da un successivo provvedimento di riedizione del potere, non impugnato, la domanda risarcitoria va respinta per difetto dell’elemento oggettivo. Il rispetto del tetto di spesa sanitario costituisce vincolo ineludibile e misura delle prestazioni acquistabili dal Servizio sanitario: chi ha comunque conseguito l’importo massimo previsto non può invocare come danno la differenza tariffaria. Il privato che agisce ex art. 30 c.p.a. deve provare i maggiori costi effettivamente sopportati, senza che la C.T.U. possa supplire al difetto di allegazione e prova. La colpa d’apparato va esclusa quando l’operato illegittimo si colloca in un contesto normativo incerto e in prassi interpretative avallate in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, un laboratorio privato accreditato, chiede l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni patiti per l’applicazione, nell’anno 2018, dello sconto del 20 per cento sulle tariffe delle prestazioni di laboratorio, imposto dalla Regione e dall’Azienda per la Tutela della Salute.
Gli atti impositivi — lo schema di contratto allegato alla DGR n. 21/12 del 24.04.2018 e la proposta contrattuale per il triennio 2018-2020 — erano già stati annullati con sentenza n. 981 del 16.11.2018 del medesimo TAR, passata in giudicato. Su tale pronuncia il ricorrente fonda la domanda risarcitoria, quantificando il pregiudizio in 104.307,38 euro, pari agli importi decurtati, e sostenendo di aver dovuto erogare maggiori volumi di prestazioni per raggiungere il tetto di spesa assegnato. La Regione e l’ATS eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso sotto un duplice ordine di ragioni, tutte riconducibili all’elemento oggettivo dell’illecito. Quanto al nesso di causalità, il pregiudizio lamentato non discende dall’applicazione dello sconto, ma dalle modalità con cui la Regione ha rieditato il potere amministrativo: con la DGR n. 61/26 del 18.12.2018, non impugnata sul punto, ha neutralizzato l’incremento tariffario mantenendo fermo il tetto di spesa e rimodulando in riduzione il volume delle prestazioni.
La sentenza n. 981/2018, osserva il TAR, aveva demandato alla Regione la gestione degli effetti sui tetti di spesa, specificando che l’amministrazione avrebbe potuto valutarne le ricadute. L’effetto ripristinatorio dell’annullamento apriva la strada alla possibile integrale elisione del danno. È invece il successivo operato dell’Ente, legittimato dalla delibera del 18.12.2018, ad aver generato il vulnus. Poiché detto provvedimento non è stato gravato, il pregiudizio non è eziologicamente riconducibile all’atto annullato.
L’elemento oggettivo è carente anche sotto il profilo del danno ingiusto. Il ricorrente ha conseguito l’intero importo del tetto di spesa, erogando un volume maggiore di prestazioni. Non può pertanto pretendere una somma superiore a quella massima ottenibile: il risarcimento assumerebbe funzione sanzionatoria. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 2837 del 2024, secondo cui l’osservanza del tetto di spesa sanitario è vincolo ineludibile. Il danno realmente configurabile sarebbe pari ai maggiori costi sostenuti per le prestazioni in eccedenza, ma tale pregiudizio, non chiaramente allegato, doveva essere provato ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a. e dell’art. 2697 cod. civ..
Il ricorrente non poteva rifugiarsi dietro l’asserita omnicomprensività della tariffa, né invocare una C.T.U. esplorativa: la consulenza non supplisce al mancato assolvimento dell’onere probatorio. Sul piano soggettivo, il Collegio esclude la colpa d’apparato. La decurtazione si inseriva in un contesto di prassi non isolate a livello nazionale, avallate in sede giurisdizionale, e la Regione è intervenuta tempestivamente dopo la pronuncia di Cons. Stato n. 4902 del 2018. Il ricorso è infondato; spese compensate per i peculiari contorni della vicenda.
Nota della Redazione
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