Noleggio senza conducente: legittimo il divieto prefettizio per mancanza di buona condotta (TAR Emilia-Romagna n. 973 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, il Prefetto gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei fatti che, anche se singolarmente non gravi o risalenti nel tempo, unitamente considerati possono fondare un giudizio negativo di buona condotta ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Tulps e dell’art. 2 del d.P.R. n. 481/2001. Non occorre un effettivo giudizio di pericolosità sociale. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai soli profili di irragionevolezza o illogicità della scelta discrezionale. In tema di competenza, la valutazione dei profili di ordine e sicurezza pubblica spetta al Prefetto, mentre in capo al Comune residuano i compiti amministrativi attribuiti alla competenza dirigenziale ex art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, non trattandosi di attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo ex art. 54 del medesimo decreto.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Rimini ha vietato, per esigenze di pubblica sicurezza, l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente. A fondamento del divieto, a carico del richiedente risultavano diversi pregiudizi: una condanna per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, una per simulazione di reato e appropriazione indebita, una per guida in stato di ebbrezza e un decreto penale per truffa.

A seguito del provvedimento prefettizio, il Comune di Rimini comunicava l’avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione conseguita mediante Scia. Il ricorrente ha censurato il difetto di competenza del Dirigente comunale e l’irragionevolezza del provvedimento prefettizio, sostenendo la risalenza dei precedenti e l’assenza di episodi rilevanti nell’attività d’impresa. L’Amministrazione statale e il Comune chiedevano il rigetto; il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso avverso la sola comunicazione di avvio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha confermato quanto già delibato in sede cautelare, respingendo il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo all’annullamento d’ufficio della Scia, il ricorrente aveva impugnato unicamente la comunicazione di avvio del procedimento, atto endo-procedimentale non autonomamente lesivo e quindi non impugnabile, non il provvedimento finale.

Nel merito, il Tribunale ha precisato che la valutazione sui profili di ordine e sicurezza pubblica è svolta dal Prefetto, residuando in capo al Comune i compiti attribuiti alla competenza dirigenziale ex art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. Non si verte in ipotesi di attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo ex art. 54, con la conseguenza che risulta legittima l’adozione del provvedimento da parte del Dirigente competente sulla base della segnalazione prefettizia.

Gli ulteriori motivi, trattati unitamente, investono il provvedimento prefettizio. Il Collegio richiama l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 481/2001, che consente al Prefetto di vietare o sospendere l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del Tulps per motivate esigenze di pubblica sicurezza, e la stessa norma richiamata, dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui poneva a carico dell’interessato l’onere di provare la buona condotta (Corte Cost. n. 440/1993).

Nell’applicazione di tale disciplina l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, potendo valutare fatti anche privi di rilevanza penale che non rendano l’interessato meritevole di mantenere la licenza, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale. Nel caso concreto, la pluralità di reati, singolarmente non particolarmente gravi e in parte risalenti, unitamente considerati risulta indicativa di un profilo comportamentale incline al mancato rispetto delle norme.

Il giudizio di mancanza di buona condotta non appare quindi inficiato da irragionevolezza o illogicità, uniche situazioni che consentirebbero di sindacare le scelte discrezionali. I precedenti sono stati confermati dalla relazione depositata in giudizio e non specificamente contestata ai sensi dell’art. 64, comma 2, del c.p.a.. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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