Nomina commissari di concorso senza avviso pubblico e caducazione degli atti (TAR Campania n. 5413 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche la scelta dei componenti della commissione esaminatrice esterni all’ente procedente deve avvenire mediante avviso pubblico di selezione, non essendo sufficiente la pubblicazione del solo bando di concorso. L’art. 6 del regolamento comunale che rinvia alla legislazione vigente richiama l’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994, la cui portata precettiva impone la raccolta pubblica delle candidature a commissario per garantire la trasparenza. La facoltà riconosciuta alle amministrazioni diverse da quelle statali di avvalersi del portale unico attiene alla sola modalità di pubblicazione dell’avviso, non all’an della pubblicazione sul sito istituzionale. La violazione di tale regola determina la caducazione di tutti gli atti successivi alla nomina dei commissari, con assorbimento delle ulteriori censure.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’intera procedura concorsuale indetta dal Comune di Castel Morrone per l’assunzione di un istruttore contabile, insieme agli atti che ne scandiscono lo svolgimento: determinazioni di approvazione del bando, ammissione dei candidati, nomina della commissione, verbali delle prove, approvazione della graduatoria e provvedimento di assunzione. Con motivi aggiunti ha censurato anche il provvedimento con cui il responsabile della prevenzione della corruzione aveva astenuto un funzionario da due sole procedure.

Il ricorrente, risultato non idoneo, ha dedotto plurimi vizi: lo spacchettamento delle selezioni, la nomina dei commissari senza avviso pubblico e senza sorteggio, lo svolgimento cartaceo delle prove, il difetto di astensione e la mancanza di criteri di valutazione comunicati. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e la carenza di interesse; la tutela cautelare è stata respinta e la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio verso tutti gli idonei.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio avanzata dai resistenti, osservando che la pendenza dell’appello avverso una decisione analoga non giustifica il differimento dell’esame. Respinte anche le eccezioni in rito: chi mira ad annullare l’intera procedura per vizi radicali non deve fornire alcuna prova di resistenza, e la nomina della commissione non produce un effetto lesivo autonomo, dovendosi impugnare unitamente al provvedimento finale. Sul punto la Corte richiama l’orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato n. 6719/2022, Consiglio di Stato n. 193/2019) e il proprio precedente di Sezione n. 3982/2025.

Nel merito il ricorso è fondato. Il primo motivo, relativo alla competenza della Giunta, è respinto: il regolamento riserva all’organo politico la programmazione del fabbisogno e l’individuazione delle modalità di reclutamento, mentre la concreta indizione dei concorsi è atto di gestione rimesso al dirigente, in coerenza con il principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale.

È invece fondato il secondo motivo. L’art. 6 del regolamento comunale, nel richiamare la legislazione vigente sulla composizione della commissione, rinvia all’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994. La facoltà per gli enti diversi dallo Stato di utilizzare il portale unico per la raccolta delle candidature riguarda solo la modalità di pubblicazione dell’avviso, non l’esigenza che i commissari esterni siano individuati tramite avviso pubblico. Diversamente, il rinvio regolamentare resterebbe privo di portata precettiva.

Nel caso concreto è incontestato che l’amministrazione non abbia pubblicato alcun avviso volto alla selezione dei commissari, limitandosi a valutare le candidature di chi aveva appreso della procedura dalla pubblicazione del bando. Tale pubblicazione non può surrogare l’avviso specifico, che avrebbe potuto sollecitare un più ampio numero di candidature. La fondatezza di tale censura comporta la caducazione di tutti gli atti successivi alla nomina e assorbe gli ulteriori motivi. Le spese seguono la soccombenza del Comune, con condanna al pagamento di euro 2.000 oltre accessori, e sono compensate verso la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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