Concorso pubblico: la mancata impugnazione della graduatoria finale rende improcedibile il ricorso (TAR Lazio n. 14903 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio proposto avverso l’esclusione da un concorso pubblico, la mancata impugnazione della sopravvenuta delibera di approvazione della graduatoria finale di merito determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’atto conclusivo del procedimento concorsuale, pur appartenendo alla medesima sequenza procedimentale, non costituisce conseguenza inevitabile del provvedimento di esclusione, perché implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di terzi rispetto al rapporto controverso. L’annullamento dell’esclusione non produce quindi alcun effetto caducante sulla graduatoria, che il ricorrente ha l’onere di gravare autonomamente. Ne deriva che l’eventuale pronuncia di annullamento degli atti prodromici è inidonea a generare qualsiasi utilità per il ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 marzo 2022. La Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici ne dichiarava la non idoneità con verbale n. 1526038 del 15 maggio 2023, con conseguente esclusione definitiva dal concorso.

Il candidato impugnava il verbale davanti al TAR Lazio, deducendo eccesso di potere e travisamento dei fatti. Il Ministero dell’Interno si costituiva, sostenendo la legittimità del proprio operato. Con ordinanza n. 4050/2023 la Sezione respingeva l’istanza cautelare e, dopo tale rigetto, nessuna ulteriore attività difensiva veniva svolta dalle parti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di improcedibilità: nelle more del giudizio era intervenuto il decreto del 19 novembre 2024, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale, con cui era stata approvata la graduatoria finale di merito e dichiarati i vincitori del concorso. Tale atto non era stato impugnato.

La decisione si fonda sull’orientamento consolidato secondo cui la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione. La delibera di approvazione della graduatoria, pur collocandosi nella stessa sequenza procedimentale dell’atto lesivo, non ne costituisce conseguenza inevitabile, poiché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto originariamente controverso. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza dell’8 novembre 2024, n. 8935, e TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza dell’8 gennaio 2024, n. 309.

Da ciò discende che il ricorrente, dopo la pubblicazione della graduatoria, aveva l’onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che l’annullamento dell’esclusione possa avere effetto caducante sulla graduatoria stessa. Il venir meno dell’interesse alla decisione deriva quindi dall’inidoneità della pronuncia richiesta a produrre qualsivoglia utilità, stante l’assenza di effetti caducanti sugli atti prodromici e le esigenze di tutela dei terzi controinteressati.

Il Collegio trae ulteriore conferma dal comportamento processuale del ricorrente, che non ha svolto alcuna attività difensiva successivamente al rigetto dell’istanza cautelare. Il ricorso viene pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della natura in rito della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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