Aggiudicazione subordinata alla previa negoziazione del prezzo con AIFA (TAR Campania n. 2998 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che dispone la non aggiudicabilità dei farmaci il cui prezzo non sia stato già negoziato con AIFA configura una condizione dell’aggiudicazione e non un requisito di ammissione alla gara. Essa non incide sulla partecipazione e non integra una causa di esclusione, restando neutrale rispetto alla fascia di classificazione del medicinale. La previsione risponde a esigenze di stabilità, sicurezza e programmabilità della spesa sanitaria, prevenendo contenziosi sull’allineamento dei prezzi contrattuali a quelli negoziati. Non è pertanto discriminatoria la diversa sorte del farmaco in fascia C e di quello in fascia C-nn, poiché il criterio della rimborsabilità non rileva ai fini dell’aggiudicazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta dalla centrale di committenza regionale in favore di altro operatore per il lotto relativo a un principio attivo nell’ambito dell’XI appalto specifico per la fornitura di farmaci alle aziende sanitarie regionali. La ricorrente era stata esclusa dalla procedura per aver offerto un prodotto classificato in fascia C-nn, dunque non conforme secondo la stazione appaltante.
Il ricorso censurava la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, del favor partecipationis e della par condicio, sostenendo che nessun atto di gara prescrivesse una specifica classificazione a pena di esclusione e che la clausola sulla non aggiudicabilità riguardasse solo i farmaci rimborsati dal SSN. La stazione appaltante ha resistito rivendicando la legittimità dell’esclusione per mancata negoziazione del prezzo con AIFA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Le censure sulla tassatività delle cause di esclusione e sulla massima partecipazione sono giudicate fuori fuoco: la previa negoziazione del prezzo con AIFA non costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta e non incide sulla partecipazione alla gara. L’art. 7 del capitolato tecnico, disponendo soltanto la non aggiudicabilità dei farmaci non negoziati, individua una semplice condizione dell’aggiudicazione.
La lex specialis, osserva il Tribunale, non ha posto limiti all’accesso in gara del farmaco in fascia C-nn, commercializzabile in virtù dell’A.I.C. anche prima della negoziazione. Ha invece imposto il completamento della negoziazione come condizione per pervenire all’aggiudicazione. Sul punto la decisione richiama un precedente conforme relativo a una disposizione di identico tenore (T.A.R. Campania, sez. I, n. 2196/2022).
Del pari infondato è l’argomento secondo cui la clausola sarebbe riferibile ai soli farmaci rimborsati. La comminatoria di non aggiudicazione è neutrale rispetto alla classe del farmaco: rileva esclusivamente la mancata negoziazione del prezzo con AIFA, senza differenza tra fascia C, C-nn e farmaci rimborsati. Ne consegue l’inconsistenza della dedotta discriminazione, prospettata sul presupposto non conferente dell’identità di trattamento ai fini della rimborsabilità.
Quanto alla ragionevolezza intrinseca della clausola, il Collegio valorizza l’interesse della stazione appaltante alla stabilità dei prezzi e alla programmabilità della spesa sanitaria. La previa negoziazione con AIFA previene contenziosi sull’allineamento dei prezzi contrattuali e garantisce certezza alle aziende acquirenti, altrimenti esposte all’acquisto di prodotti con prezzo non ancora assestato. La clausola è dunque logica e ragionevole. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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