Non ammissione per DSA e obbligo di motivazione sul PDP (TAR Lombardia n. 896 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione scolastica, la delibera di non ammissione alla classe successiva di uno studente con disturbo dello spettro autistico deve essere motivata non solo con riferimento alle insufficienze conseguite, ma anche in ordine alla risposta dello studente alle misure previste dal piano didattico personalizzato (PDP) e alla prognosi sulle possibilità di recupero. Ne consegue che il giudice amministrativo, in sede cautelare, può sospendere il giudizio di non ammissione e ordinare all’amministrazione di rinnovare la valutazione, previa adeguata istruttoria. In sede di riedizione del potere, il Consiglio di classe deve verificare l’efficacia delle misure adottate e motivare espressamente sulle modalità con cui i disturbi dello studente hanno inciso sul mancato conseguimento degli obiettivi didattici.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori di uno studente affetto da disturbo dello spettro autistico (ICD 10 F 84.9, livello 1 di gravità secondo DSM 5) frequentante la classe prima del Liceo Linguistico, impugnavano la delibera del Consiglio di classe che, all’esito dello scrutinio finale, ne disponeva la non ammissione alla classe seconda per insufficienze in Latino, Spagnolo, Matematica e Scienze Motorie. La scuola aveva predisposto per lo studente un piano didattico personalizzato (PDP), sottoscritto dai genitori. La motivazione della mancata ammissione, espressa a maggioranza, faceva riferimento al numero delle insufficienze, allo studio e impegno “selettivi” e al metodo di studio non adeguato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’esame sommario proprio della cognizione cautelare, riteneva il ricorso non privo di fumus boni juris, con particolare riguardo al dedotto vizio di motivazione. La relazione del Consiglio di classe, infatti, non conteneva alcun riferimento né ai disturbi specifici dell’apprendimento dello studente né alle misure previste dal PDP e concretamente poste in essere dalla scuola. Tale carenza argomentativa impediva di comprendere le ragioni per cui, nonostante la personalizzazione della didattica, non fossero stati conseguiti gli obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva.
Quanto al periculum in mora, l’allegato pregiudizio presentava i caratteri di gravità e irreparabilità richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm., atteso che l’inizio del nuovo anno scolastico era fissato per il 14 settembre 2026. L’eventuale decisione di merito successiva a tale data avrebbe infatti reso difficile la reintegrazione dello studente nel percorso scolastico.
Il Tribunale accoglieva pertanto la domanda cautelare, sospendendo il giudizio di non ammissione e ordinando all’amministrazione di rinnovare la valutazione finale con adeguata istruttoria. Il Consiglio di classe, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, avrebbe dovuto prendere in considerazione la condizione dello studente e il contenuto del PDP, verificando la risposta alle misure attuate e svolgendo una prognosi sulle possibilità di recupero delle materie insufficienti, valutando l’incidenza dei limiti connessi ai disturbi cognitivi. La motivazione del giudizio rinnovato avrebbe dovuto fare espresso riferimento a tali aspetti.
La decisione chiariva che la sospensione non comportava l’ammissione, nemmeno provvisoria, dello studente alla classe seconda, essendo tale decisione rimessa al Consiglio di classe in sede di riesame. Il Collegio rinviava la causa all’udienza camerale del 9 settembre 2026 per la verifica dell’esito del rinnovato giudizio, compensando le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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