Ottemperanza al giudicato e divieto di astreintes per l’esiguità del debito (TAR Lombardia n. 846 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione al titolo esecutivo e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina il pagamento e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va invece esclusa quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto: assumono rilievo, a tal fine, i vincoli normativi e di bilancio del debitore pubblico e l’esiguità del debito, che rendono la sanzione eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere a una docente il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione dell’importo di euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il titolo in ottemperanza del quale si procede è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente palesano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
L’Amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso va dunque accolto e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.
Il Tribunale ha invece respinto la richiesta di interessi legali e rivalutazione, trattandosi di un contributo avente valore nominale. Al Ministero resistente è stato assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. In caso di inutile decorso, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio l’ha respinta. La disposizione esclude l’uso delle astreintes quando ciò risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie, rilevano i vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica, nonché l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri indicati dalle pronunce del Consiglio di Stato richiamate.
Nota della Redazione
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