Passaggio di area nel pubblico impiego contrattualizzato e divieto di inquadramenti automatici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8585 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle acquisite per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. Lo svolgimento di fatto di mansioni esprimenti una professionalità diversa e superiore legittima soltanto la richiesta di differenze retributive per il periodo di svolgimento, non l’acquisizione definitiva della qualifica superiore. Le clausole della contrattazione collettiva in tema di inquadramento vanno interpretate in coerenza con il d.lgs. n. 165/2001 e con l’art. 97 Cost., sì che non può essere scelta l’opzione esegetica che le renda nulle in presenza di uno scivolamento verso l’alto delle qualifiche.

Il Fatto

Alcuni dipendenti dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, inquadrati nell’area A, posizione economica A2 a seguito di stabilizzazione, hanno chiesto l’inquadramento nell’area B, livello economico B1 a decorrere dal 20 febbraio 2009. Essi hanno dedotto di avere sempre svolto le mansioni di autista soccorritore, comprensive non solo della guida e del controllo del veicolo, ma anche di attività sanitarie di primo soccorso. A fondamento della pretesa hanno posto l’art. 12 del c.c.n.i. del 17 febbraio 2009, che aveva istituito il profilo professionale di autista soccorritore inquadrandolo nell’area B.

Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ente, ravvisando una doppia ratio decidendi nella sentenza di primo grado e ritenendo non impugnato il capo relativo all’accertamento di fatto delle mansioni. L’Ente ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’unicità e l’interdipendenza della ratio, con conseguente violazione degli artt. 100, 112, 324, 329, 336, 348 bis e ter, 436 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il superiore inquadramento accertato in prime cure non era frutto della sola corrispondenza fattuale delle mansioni, ma soprattutto dell’applicazione dell’art. 12 c.c.n.i., la cui nullità era stata specificamente censurata con il gravame. Sussiste dunque un’interdipendenza tra i distinti profili che esclude la duplicità di ratio decidendi erroneamente ravvisata dalla Corte di merito.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui il contratto integrativo 2006/2009 per il personale non dirigente della CRI, nell’istituire il profilo di autista soccorritore, non ha determinato l’automatica trasposizione nell’area B del profilo di autista riconducibile all’area A. Il nuovo profilo resta distinto dal primo e non può essere invocato da tutti i dipendenti inquadrati nell’area inferiore per rivendicare l’inquadramento superiore.

Nel pubblico impiego contrattualizzato il passaggio di area è condizionato al superamento delle procedure selettive e al rispetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di concorsi interni. L’assegnazione a compiti di maggiore professionalità può solo legittimare la richiesta di differenze retributive per il periodo di svolgimento, non giustificare la definitiva acquisizione della qualifica più elevata, come affermato da Cass., Sez. L, n. 40807 del 2021.

La Corte sottolinea che le clausole contrattuali in tema di inquadramento vanno interpretate in coerenza con il d.lgs. n. 165/2001 e con l’art. 97 Cost. Fra più opzioni esegetiche non può essere scelta quella che rende la clausola nulla: la disciplina legale non consente inquadramenti automatici, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte (Cass. n. 10628/2006). Tale principio, ribadito in Cass. n. 20915/2019, è stato enunciato nella piena consapevolezza delle allegazioni circa lo svolgimento delle mansioni di autista soccorritore.

L’istituzione successiva all’assunzione del nuovo profilo di area B non legittima l’acquisizione del livello superiore, perché ciò equivarrebbe a violare la disciplina inderogabile dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis. Non essendo oggetto del giudizio lo svolgimento di mansioni superiori e le connesse rivendicazioni economiche, la pretesa di inquadramento automatico in area B, in assenza di progressione, è infondata. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. civ., la domanda rigettata, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

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