Diniego delle attenuanti generiche giustificato dall’assenza di elementi positivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 12962 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dal giudice di merito anche con la sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo. In tale direzione, possono essere valorizzati anche i precedenti penali a carico dell’imputato, senza che ciò determini un vizio di motivazione della sentenza. Il motivo di ricorso per cassazione che censuri il diniego delle attenuanti generiche per tali ragioni è manifestamente infondato e determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, confermando la pronuncia di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. La difesa articolava due motivi di doglianza: con il primo, censurava la legittimità della conferma della responsabilità, lamentando una erronea valutazione delle emergenze probatorie; con il secondo, si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando come il giudice di merito avesse fondato il diniego esclusivamente sui precedenti penali a carico dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen., ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso si presentava inammissibile. La difesa, infatti, oltre a reiterare profili di censura già prospettati in appello, sollecitava una rivalutazione delle emergenze probatorie, attività sottratta al sindacato di legittimità. Il giudice di merito aveva, con motivazione esente da vizi logici, esplicitato le ragioni del proprio convincimento, valorizzando sia il costrutto accusatorio sia la portata dei tabulati telefonici, ritenuti decisivi nel senso della colpevolezza.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, richiamando l’indirizzo consolidato secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche mediante il riferimento all’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. In questa prospettiva, il giudice di merito può valorizzare anche i soli precedenti penali a carico dell’imputato, senza che tale scelta integri un vizio motivazionale. A sostegno di tale principio, la Corte ha citato plurimi arresti della propria giurisprudenza, tra cui Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 e Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017.

Nel caso di specie, la Corte di appello aveva correttamente applicato tali indicazioni, rilevando dalla consultazione del casellario giudiziale la presenza di diversi precedenti a carico dell’imputato, tra cui più di uno per reati della stessa indole e un precedente specifico. Tale circostanza, valutata in termini negativi, era stata ritenuta idonea a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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