Cittadinanza negata per guida senza patente anche dopo la depenalizzazione (TAR Lazio n. 1018 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, il provvedimento di diniego costituisce atto di alta amministrazione, espressione di amplissima discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli ristretti limiti del controllo estrinseco e formale. La valutazione della condotta del richiedente può fondarsi anche su un fatto storico non più previsto dalla legge come reato per effetto della depenalizzazione, allorché il disvalore intrinseco di quel fatto e l’allarme sociale che ne deriva siano idonei a sorreggere un giudizio prognostico di inaffidabilità e di mancata integrazione. Le valutazioni amministrative sulla irreprensibilità della condotta si pongono su un piano autonomo rispetto a quelle penali, in applicazione del principio di pluriqualificazione dei fatti giuridici, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato negativamente anche a prescindere dagli esiti del processo penale.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 7.8.2015 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell’Interno, previo preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con decreto dell’8.4.2020 ha respinto la domanda, rilevando l’assenza di coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente.

A fondamento del diniego il Ministero ha posto un precedente penale emerso a carico dell’istante: un decreto penale del GIP del Tribunale di Brescia per il reato di guida di veicolo senza aver conseguito la patente, ex art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285/1992, divenuto esecutivo nel 2016. L’Amministrazione ha inoltre valorizzato l’omessa autocertificazione della posizione giudiziaria all’atto della domanda. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, evidenziando la lieve entità del fatto, la sua intervenuta depenalizzazione a opera del d.lgs. n. 8/2016 e il proprio stabile inserimento sociale ed economico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del provvedimento. La cittadinanza “può” essere concessa: la residenza decennale è solo presupposto della domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale. Il conferimento dello status civitatis integra un apprezzamento di opportunità su un complesso di circostanze relative all’integrazione lavorativa, economica, familiare e all’irreprensibilità della condotta. Ne deriva che il sindacato giurisdizionale resta confinato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione, senza estendersi al merito.

Quanto all’onere motivazionale, la sua ampiezza si correla allo stadio del procedimento penale e alla natura del reato: in presenza di una sentenza passata in giudicato l’obbligo è minore rispetto al caso di una mera notizia di reato. Nel caso concreto il Ministero ha legittimamente esercitato il proprio potere, fondando il diniego su un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione.

Il punto centrale attiene alla depenalizzazione. Il Collegio ritiene che la motivazione, sebbene sintetica, sia adeguata. Rileva il disvalore del fatto storico in sé: condurre un veicolo senza il titolo autorizzatorio non è violazione meramente formale, ma evidenzia la potenziale incapacità di gestire il mezzo e di conformarsi alle prescrizioni di sicurezza. Assume rilievo, inoltre, l’epoca recente del fatto, commesso pochi mesi prima dell’istanza e ricadente nel periodo di osservazione decennale.

Il Collegio richiama il principio di pluriqualificazione dei fatti giuridici: le valutazioni amministrative sono autonome rispetto a quelle penali, potendo il medesimo fatto essere apprezzato negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali. La giurisprudenza amministrativa richiamata valorizza l’area della prevenzione dei reati e della astratta pericolosità sociale, con apprezzamenti prognostici sulla personalità del naturalizzando.

Quanto all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la doglianza è disattesa: l’Amministrazione non è tenuta ad analitica confutazione delle osservazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente logica. Il ricorrente non ha offerto elementi concreti di novità. Nemmeno rileva l’inserimento sociale, trattandosi di requisiti minimi già presupposti per il soggiorno. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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