Nota comunale endoprocedimentale non lesiva e inammissibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 1903 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione fornisce un primo riscontro interlocutorio alla segnalazione di un terzo, limitandosi a descrivere circostanze fattuali e a riservarsi ogni determinazione, ha contenuto endoprocedimentale e non è idonea a ledere la posizione giuridica del segnalante, il quale è pertanto privo di interesse all’impugnazione. L’art. 34, comma 3, c.p.a., che consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori quando l’annullamento non risulti più utile, non è applicabile ove il ricorso sia stato proposto ab origine in difetto di una condizione dell’azione, poiché la valutazione di illegittimità è elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria. Nel rito avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso rende la domanda improcedibile per carenza di interesse e non è consentito far valere la mera riserva di agire in futuro per il risarcimento, estranea alla disciplina dell’art. 117 c.p.a.
Il Fatto
Un’impresa di onoranze funebri, operante nel medesimo Comune ove ha sede una concorrente, apprende che quest’ultima ha avviato lavori edilizi sui locali della propria sede commerciale, finalizzati alla trasformazione in unità abitativa. Ritenendo che tali locali non possano costituire la sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative richiesta dall’art. 74, comma 3, lett. a), L.R. Lombardia n. 33/2009, presenta al Comune un’istanza di verifica dei presupposti della S.C.I.A. della concorrente, chiedendo l’adozione dei provvedimenti di legge.
A fronte della nota comunale di riscontro del 28.07.2023, l’impresa propone istanza di riesame l’8.09.2023. Impugna quindi la nota per annullamento, deducendo violazione di legge e eccesso di potere, e agisce ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e dell’obbligo di provvedere. Nelle more del giudizio il Comune adotta un provvedimento espresso di divieto di prosecuzione dell’attività della concorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le due azioni, pur trattandole separatamente per la diversità del petitum. Sulla domanda caducatoria ritiene fondata e assorbente l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dal Comune. La nota impugnata non è espressione di attività provvedimentale e non ha contenuto lesivo: si limita a dare atto di circostanze fattuali, dal sopralluogo alla classificazione catastale dell’immobile, fino all’esistenza di una sede secondaria della concorrente.
La nota ha dunque contenuto meramente descrittivo, privo di valore provvedimentale. Dopo di essa l’amministrazione ha proseguito l’istruttoria, espletando il contraddittorio con l’impresa concorrente e concludendo con il divieto di prosecuzione ai sensi dell’art. 77, comma 2, L.R. n. 33/2009. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse quanto all’annullamento.
L’inammissibilità originaria impedisce ogni delibazione di merito, anche ai fini risarcitori invocati dall’impresa. Il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., che opera solo quando l’annullamento non risulti più utile nel corso del giudizio, e non anche quando il ricorso sia stato proposto sin dall’origine in difetto di una condizione dell’azione. La valutazione di illegittimità dell’atto è elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. IV, n. 5533, Cons. Stato, Sez. II, n. 5888 del 2021 e TAR Lazio, Sez. III ter, n. 1365 del 2016.
Quanto all’azione avverso il silenzio, la ritiene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il Comune adottato il 2.11.2023 il provvedimento espresso di divieto. Non è configurabile alcuna inerzia. Il Collegio esclude inoltre che l’impresa possa far valere in questo rito la riserva di agire in futuro per il risarcimento, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 4190 del 2024 e i chiarimenti dell’Adunanza Plenaria n. 8/2022: la riserva è contemplata solo per la domanda di annullamento, mentre l’art. 117, comma 6, c.p.a. prevede esclusivamente l’autonoma domanda risarcitoria. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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