Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella Carta docente (TAR Lombardia n. 1910 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e le ordina di darvi esecuzione entro un termine, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore su capitale e interessi non sono vincolanti per l’Amministrazione, restando da verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. L’azione esecutiva presuppone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo. La condanna alle spese è giustificata quando l’inadempimento non è contestato.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accertato il diritto della ricorrente a ottenere dal Ministero dell’Istruzione e del Merito la fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 annui, per cinque anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione all’erogazione e liquidazione di compensi e spese con distrazione.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Le parti creditrici hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa poi la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dai ricorrenti non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio verifica quindi il presupposto temporale dell’esecuzione: è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, copia e notificazione. Restano fermi i limiti richiamati in tema di interessi. Non sono invece dovute le somme richieste per ogni violazione o ritardo.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento, e distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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