Ottemperanza a decreto ingiuntivo e penalità di mora: esclusa per iniquità (TAR Calabria n. 1942 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. Il giudice amministrativo può tuttavia negare la condanna ove ravvisi ragioni di iniquità, valutando il complessivo assetto degli interessi cristallizzato nel titolo esecutivo. Tale esclusione si giustifica quando il titolo già preveda la liquidazione di interessi legali e moratori fino al soddisfo, sì che l’ulteriore sanzione si risolverebbe in un duplicazione della tutela creditoria. L’amministrazione, dal canto suo, ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in difetto, l’azione di ottemperanza va accolta con assegnazione di termine e nomina del Commissario ad acta.

Il Fatto

Il Consorzio Valle Crati ha ottenuto dal Tribunale di Cosenza un decreto ingiuntivo con cui il Comune di Cosenza è stato condannato al pagamento di euro 317.715,00 per le quote associative relative agli anni 2020, 2021 e 2022, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il provvedimento non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato in data 18 luglio 2024.

Poiché l’amministrazione non ha corrisposto quanto dovuto, il consorzio ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di pagamento e, altresì, la condanna dell’ente al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo successivo. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il titolo azionato è un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e che l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha dato prova — come era suo onere — di avere dato esecuzione allo stesso. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti del cod. proc. amm.

Sulla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso è consolidato: il Collegio richiama dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e, di seguito, la stessa disposizione come novellata dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. La formulazione vigente non circoscrive la penalità di mora ai soli obblighi di fare infungibile o di non facere.

Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ravvisa ragioni di iniquità che impediscono l’accoglimento della domanda. Il decreto ingiuntivo prevede già, come da domanda attorea, la liquidazione di interessi legali e moratori ex artt. 29 e 30 d.m. n. 145/2000 fino al soddisfo. L’ulteriore somma richiesta a titolo di penalità finirebbe dunque per sovrapporsi alla tutela già riconosciuta nel titolo, con esito sanzionatorio sproporzionato rispetto all’assetto degli interessi definito dal giudice civile.

L’accoglimento del ricorso comporta la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato. Il Tribunale assegna il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; in caso di inerzia, provvederà quale Commissario ad acta il segretario generale del Comune indicato in dispositivo, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, dietro istanza della parte ricorrente. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. La domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è respinta; le spese di giudizio, liquidate in euro 3.773,00 oltre accessori, sono poste a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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