La nota prefettizia ricognitiva degli effetti della perenzione non è impugnabile (Cons. Stato n. 855 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’autorità prefettizia, preposta alla gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si limita a comunicare all’ente locale l’intervenuta estinzione per perenzione di un precedente giudizio e la conseguente ripresa di efficacia degli atti che erano stati sospesi in via cautelare ha natura meramente ricognitiva. Essa è priva di valore provvedimentale e di efficacia lesiva, non essendo idonea a incidere sulla sfera giuridica del destinatario. La mancanza di una nuova istruttoria e la mera riacquisizione di atti risalenti nel tempo non valgono a conferire all’atto natura provvedimentale. Il ricorso avverso tale nota è pertanto inammissibile per carenza di interesse, e la riproposizione delle censure già articolate avverso i provvedimenti originari costituisce un tentativo di aggirare gli effetti della perenzione.
Il Fatto
Il Comune appellante aveva impugnato davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, la nota con cui il Prefetto, in qualità di autorità preposta alla gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale Campania, lo aveva invitato ad astenersi dall’utilizzare la figura del vicesegretario in mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, con particolare riferimento al possesso del titolo di studio della laurea.
La nota faceva seguito all’intervenuta estinzione per prescrizione del ricorso che il Comune aveva proposto avverso la deliberazione con cui era stato chiamato ad astenersi dal provvedere alla sostituzione del segretario titolare tramite il vicesegretario. Il giudice di prime cure aveva respinto il gravame perché inammissibile per carenza di interesse, qualificando l’atto come meramente confermativo di provvedimenti già impugnati. Il Comune ha proposto appello, sostenendo la natura provvedimentale della nota in virtù di una pretesa nuova istruttoria, e ha riproposto i motivi di primo grado non esaminati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la qualificazione dell’atto operata dal giudice di prime cure. La nota impugnata ha natura meramente ricognitiva ed è quindi priva di valore provvedimentale e di efficacia lesiva: con essa l’Amministrazione comunale veniva semplicemente informata dell’intervenuta estinzione per perenzione di un precedente giudizio e della conseguente ripresa di efficacia degli atti che erano stati sospesi in via cautelare dal TAR adito.
Le argomentazioni dell’appellante sulla sussistenza di una diversa e rinnovata istruttoria non sono condivisibili. La nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che secondo il Comune avrebbe costituito l’impulso del nuovo procedimento, era in realtà un mero aggiornamento sullo stato del giudizio, del quale comunicava l’intervenuta estinzione. Non integrano una nuova istruttoria né la riacquisizione degli atti adottati anni prima, che andavano semplicemente recuperati, né il carteggio interno tra Prefettura e Ministero, nel quale si è preso atto di un effetto verificatosi nei fatti.
Nessun indice di nuova istruttoria può trarsi neppure dal fatto che nel carteggio si sia preso atto del sopravvenire di una decisione del Consiglio di Stato successiva agli atti adottati nel 2005, che forniva ulteriore avallo interpretativo alle posizioni già sostenute dall’Amministrazione. Il nuovo ricorso del Comune costituisce pertanto un tentativo di aggirare gli effetti della perenzione del precedente giudizio, riproponendo le medesime censure all’epoca articolate avverso gli atti originari.
Il Collegio dichiara inoltre inconferenti le argomentazioni sulla distinzione tra atto meramente confermativo e atto con effetti confermativi: nella specie la nota non si atteggiava neanche ad atto confermativo delle determinazioni assunte nel 2005, ma a mero atto ricognitivo degli effetti riconducibili all’estinzione del giudizio, dei quali veniva data comunicazione al Comune. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate equitativamente in dispositivo.
Nota della Redazione
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