Rinegoziazione canone gas: onere di provare il disequilibrio del centro di costo (TAR Emilia-Romagna n. 477 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rinegoziazione di una concessione di distribuzione del gas naturale, imposta in regime di proroga ex lege dopo la scadenza del contratto, non coincide con il diritto alla revisione del canone concessorio. Il gestore che invoca il ripristino dell’equilibrio contrattuale ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 deve allegare e provare circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all’alea normale, che abbiano alterato in modo rilevante l’equilibrio originario del contratto. La proroga normativa, la rimodulazione tariffaria e il mancato incasso dell’indennizzo non integrano di per sé la sopravvenienza, se non si dimostra in concreto l’aggravio del singolo centro di costo. La contabilità aggregata non è sufficiente allo scopo. Il diniego comunale che rilevi tale carenza probatoria non è affetto da difetto di istruttoria né da eccesso di potere.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce in concessione il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di un Comune, in forza di un contratto stipulato nel 2010 e scaduto nel luglio 2022. A causa del ritardo nell’indizione delle gare d’ambito, il servizio prosegue nel regime di proroga ex lege previsto dall’art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000, con obbligo di pagamento del canone originario pari al 28% del vincolo sui ricavi.

Con istanza dell’ottobre 2023 la società ha chiesto la rideterminazione delle condizioni economiche, sostenendo che il canone fosse ormai sproporzionato rispetto ai costi e agli investimenti. Il Comune ha dapprima riscontrato negativamente la richiesta e poi, con determinazione dell’ottobre 2024, ha respinto l’istanza, non ritenendo comprovati eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili. La società ha impugnato entrambi gli atti, chiedendo l’accertamento del diritto alla riduzione del canone e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma innanzitutto la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, C.p.a., perché la controversia non ha contenuto meramente patrimoniale ma investe l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione del canone. Richiama sul punto Cass. Sez. un. n. 28973 del 2020 e una propria precedente pronuncia, TAR Emilia-Romagna n. 481 del 2025, che aveva riconosciuto l’obbligo di concludere il procedimento sull’istanza di rinegoziazione.

Nel merito, il Tribunale chiarisce che la rinegoziazione non può prescindere dal contratto originario e dall’esito della gara, dovendo limitarsi al ripristino dell’equilibrio senza alterare la sostanza economica dell’affidamento, a tutela della par condicio competitorum. Il presupposto richiesto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 è la sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili che la parte svantaggiata non abbia volontariamente assunto.

Quanto alla proroga, il Collegio osserva che essa non esime il richiedente dal dimostrare il disequilibrio sopravvenuto nel periodo successivo alla scadenza, tanto più che il piano economico-finanziario era stato ritenuto sostenibile fino al 2022. La circostanza che gli impianti fossero di proprietà del gestore era già prevista nel contratto e non costituisce fattore imprevedibile. Analogamente, il mancato incasso dell’indennizzo dipende dal subentro del nuovo gestore ed era condizionato nel contratto originario.

Sul piano probatorio, la richiesta comunale di dimostrare l’effettivo aggravio del centro di costo non è illogica: la società, pur affermando l’inesigibilità della contabilità analitica, non ha fornito né in sede procedimentale né in giudizio un’analisi del singolo centro di costo. Il Collegio sottolinea che il diritto alla rinegoziazione non equivale al diritto di ottenere la revisione nei termini desiderati, richiamando Cons. Stato n. 7200 del 2023.

Ne consegue il rigetto delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione incompleta, nonché della domanda risarcitoria, per insussistenza dell’antigiuridicità del pregiudizio. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della materia.

Nota della Redazione

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