Nota di risposta dell’amministrazione integra revoca dell’aggiudicazione e esclude l’inerzia (Cons. Stato n. 4580 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui la stazione appaltante, in riscontro alla richiesta dell’aggiudicatario di pronunciarsi sulla conclusione del contratto, dichiari di voler procedere a una nuova gara, ha l’univoco significato di revoca dell’aggiudicazione precedente. Tale conclusione si ricava dall’interpretazione del contenuto dell’atto esplicito, senza necessità di ricorrere alla categoria del provvedimento amministrativo implicito. Una volta accertata l’esistenza di un provvedimento che manifesta la volontà dell’amministrazione sulla questione posta, non sussiste il presupposto dell’inerzia e il ricorso avverso il silenzio è inammissibile. Gli obblighi indennitari ed eventualmente risarcitori conseguono alla revoca, ove ne sussistano le condizioni, senza bisogno di ulteriore fase giurisdizionale, in un’ottica di effettività della tutela.

Il Fatto

La società ricorrente in primo grado era risultata aggiudicataria, nel 2017, di una gara di appalto indetta nel 2016 per la gestione del punto di ristoro presso un ospedale. Il 24 ottobre 2023 la società ha sollecitato l’Azienda Sanitaria Locale a pronunciarsi sulla volontà o meno di concludere il contratto. L’Azienda, con nota dell’8 agosto 2024, ha dichiarato di voler procedere a una nuova gara, in presenza di alcune sopravvenienze fattuali e del decorso del tempo.

La società ha proposto ricorso contro il silenzio. Il TAR Lazio ha accolto la domanda, ritenendo che la nota dell’8 agosto 2024 non costituisse provvedimento conclusivo, ma una fase interlocutoria, e che l’inerzia non potesse dirsi superata da una mera comunicazione di avvio del procedimento. L’Azienda ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità dell’istanza iniziale, la tardività del ricorso e, nel merito, la natura provvedimentale della nota. La parte appellata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di decidere la causa con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. La ritualità dell’instaurazione del contraddittorio e la completezza dello stesso, unite alla superfluità di ogni ulteriore istruzione, giustificano la conversione del rito. L’assenza della parte appellata non osta, richiamando la Sez. III n. 4017/2015: la mancata comparizione delle parti costituite non impedisce la definizione nel merito, una volta assodata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare.

Il primo motivo d’appello, relativo alla pretesa inidoneità della comunicazione proveniente dalla PEC del difensore della ricorrente, è stato giudicato non conducente. L’ASL, infatti, ha comunque risposto a quella istanza, il che smentisce la tesi dell’inammissibilità per difetto dei requisiti dell’azione.

Il Collegio ha quindi ritenuto assorbente la censura sull’insussistenza dell’inerzia. La nota di risposta dell’Azienda, nel dichiarare l’intenzione di procedere a nuova gara, ha l’univoco significato della revoca della precedente aggiudicazione. A tale revoca conseguono, ove ne sussistano le condizioni, i relativi obblighi indennitari ed eventualmente risarcitori, senza necessità di una ulteriore fase giurisdizionale diretta a far dichiarare ciò che già si evince senza equivoco dalla nota stessa.

Il Collegio ha precisato che non occorre fare riferimento alla categoria del provvedimento amministrativo implicito: la conclusione si impone già in sede di attribuzione del significato all’esplicita dichiarazione, cioè di interpretazione del contenuto dell’atto esplicito. La presa d’atto dell’esistenza di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, reso in riscontro alla nota dell’aggiudicataria, determina quindi, in riforma della sentenza gravata, l’inammissibilità del ricorso di primo grado, per difetto del presupposto dell’inerzia.

In accoglimento dell’appello, la sentenza è stata riformata. Le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro tremila, seguono la regola della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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