Ricorso generico contro delibera sanitaria e onere di specificità dei motivi (TAR Lombardia n. 2732 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso una delibera regionale di programmazione sanitaria e socio-sanitaria è inammissibile per difetto di specificità quando non individui le singole previsioni provvedimentali asseritamente lesive, limitandosi a contestare in astratto il criterio del costo storico di attribuzione dei budget. L’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. impone alla parte ricorrente di precisare il profilo del vizio e le circostanze che ne dimostrano la sussistenza, non potendo l’enucleazione delle disposizioni viziate essere demandata al giudice, pena la lesione della sua terzietà. L’onere di autosufficienza dell’atto introduttivo esclude che il rinvio per relationem ad altri scritti difensivi possa supplire alla carenza dei motivi. La genericità della censura è rilevata d’ufficio, senza necessità di specifica eccezione di parte.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una residenza sanitaria per anziani, accreditata per 144 posti letto ma non interamente contrattualizzata. Ha impugnato la delibera di Giunta regionale recante gli indirizzi di programmazione del servizio sanitario regionale per l’anno 2024, sostenendo che essa contenga illegittimi sbarramenti all’incremento della contrattualizzazione dell’area RSA e impedisca l’apertura alla concorrenza del settore.
Con il primo motivo la società ha dedotto la violazione degli artt. 8 e ss. del d.lgs. n. 502/1992 e dei principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza, assumendo che la conferma del criterio del costo storico attribuisca rendite di posizione ai soggetti già contrattualizzati. Con il secondo motivo ha lamentato l’illegittimità derivata dalla conferma di una precedente delibera regionale. La Regione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi e l’inammissibilità del secondo motivo, surrettiziamente volto a rinnovare l’impugnazione di una delibera già respinta dal Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., che onera il ricorrente di formulare i motivi specifici su cui si fonda il gravame. La norma tutela il diritto di difesa delle controparti e assicura la corretta individuazione del thema decidendum. Per soddisfare il requisito di specificità non basta dedurre genericamente un vizio: occorre precisare il profilo sotto il quale il vizio è dedotto e indicare le circostanze che ne dimostrano l’effettiva sussistenza, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Nel caso concreto, la ricorrente ha contestato la delibera senza enucleare i passaggi oggetto di censura, se non con un generico richiamo a un paragrafo dell’allegato. Il Collegio rileva che tale paragrafo disciplina per circa sei pagine la modulazione dei tetti di spesa e fissa ulteriori regole e condizioni per la conferma del budget agli operatori già a contratto. La delibera dedica inoltre un apposito paragrafo alle casistiche di nuove contrattualizzazioni. È quindi riduttivo affermare che l’atto impedisca l’accesso di nuovi operatori per il solo fatto che il criterio base di attribuzione sia quello del costo storico.
Il Tribunale non nega che il criterio del costo storico, in assenza di una valutazione del fabbisogno assistenziale, presenti una scarsa sensibilità ai valori pro-concorrenziali. Richiama in proposito un proprio precedente che in tal senso si era espresso. Tuttavia è compito della parte ricorrente indicare quali previsioni, rispetto allo specifico provvedimento avversato, si discostino da tali principi. Non è possibile demandare al giudice l’enucleazione delle disposizioni asseritamente viziate, né addossare all’amministrazione l’onere di difendersi su violazioni ipotetiche.
Considerazioni analoghe valgono per il secondo motivo. La ricorrente lamenta la conferma delle previsioni di una precedente delibera senza specificarne il contenuto precettivo. Il Collegio ribadisce che, in virtù dell’onere di specificità, i ricorsi devono essere autosufficienti nell’esposizione delle censure, senza che il rinvio per relationem ad altri scritti possa svolgere funzione sostitutiva. Il secondo motivo è inoltre inammissibile per difetto di interesse, perché non contesta autonome scelte della delibera impugnata ma il mero recepimento di uno stanziamento precedente, celando una tardiva contestazione di quest’ultimo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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