Inedificabilità assoluta prevalente sul piano di settore delle piste da sci (TAR Trentino-Alto Adige n. 282 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione edilizia che autorizza la costruzione di una nuova sede masale su un’area compresa nel piano di settore delle piste da sci vigente al momento del rilascio è illegittima. L’art. 3 delle norme di attuazione del piano di settore impone, sulle aree destinate a pista, l’inedificabilità assoluta, salvo le sole infrastrutture tecniche necessarie per gli impianti di risalita e di innevamento. La sopravvenuta variante al piano che escluda l’area dal perimetro della pista non fa venir meno l’interesse del ricorrente a coltivare il motivo, se il nuovo titolo edilizio non è certo e dipende da requisiti più rigorosi introdotti dalla disciplina nel frattempo entrata in vigore. È illegittima, inoltre, la concessione che si discosti da un parere negativo dell’ufficio provinciale agricoltura senza chiarire le ragioni dello scostamento, omettendo di dare conto del limite della stretta necessità del fabbricato rurale rispetto alla razionale conduzione dell’azienda.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un fondo confinante con l’area interessata da un intervento edilizio, impugna la concessione edilizia rilasciata dal Comune al controinteressato. Il titolo autorizza la costruzione, in località La Villa, di una nuova sede masale composta da casa di abitazione e annesso fienile, su terreno destinato a verde agricolo e, all’epoca, compreso nel piano di settore delle piste da sci. L’iter amministrativo era stato segnato da un parere negativo dell’ufficio distrettuale agricoltura, da due pareri negativi della Commissione edilizia e da un terzo parere infine favorevole.

La ricorrente, dopo aver ottenuto l’accesso alla pratica edilizia, notifica il ricorso nel gennaio 2025, deducendo la scadenza dei termini, il conflitto con il piano di settore, i profili relativi alla qualifica di maso chiuso, il vizio di motivazione sul fienile e la violazione delle distanze. Il Comune e il controinteressato eccepiscono l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame per tardività e difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Sull’irricevibilità, la parte che la propone deve fornire la rigorosa prova della tardività. La mera dichiarazione del direttore dei lavori, priva di indicazioni sulle opere effettivamente realizzate, non consente di collocare con certezza il momento in cui il vicino ha acquisito contezza del provvedimento e della sua lesività. La fotografia del cartellone di cantiere, priva di data, e la nota comunale non superano tale carenza probatoria.

Quanto all’interesse, esso emerge dalle deduzioni in fatto e in diritto: l’intervento insiste su un’area sostanzialmente inedificabile, nell’immediata adiacenza della proprietà attorea, con denunciata violazione delle distanze. La vicinitas e la prospettata lesività fondano l’interesse, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021 richiamato nel testo.

Nel merito, seguendo il canone della ragione più liquida, è fondato il secondo motivo. La superficie occupata dalla nuova sede masale rientra nel piano di settore vigente al rilascio del titolo, come si evince dalla relazione tecnica alla variante, ed è soggetta a inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 3 delle norme di attuazione. L’attivazione del procedimento di variante ha valore confessorio dell’incompatibilità del progetto con il piano allora vigente.

L’eccezione di improcedibilità per la sopravvenuta modifica del piano non convince. Il Collegio rileva l’avvicendamento normativo tra la L.P. n. 13/1997 e la più rigorosa L.P. n. 9/2018: se il titolo è stato emesso in base all’art. 107, comma 7, oggi la cubatura residenziale presso la sede masale richiede, ai sensi dell’art. 37, comma 4, la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto. Non è quindi certa l’emissione di un nuovo titolo, del quale è ignoto il possesso dei requisiti, e l’interesse resta saldo. È parimenti fondato il vizio del progetto, che omette di indicare il vincolo di inedificabilità, omissione sostanziale che ha distorto l’istruttoria.

Infine, è manifesta la pregnanza del terzo motivo. Il Comune, pur citando il parere negativo dell’ufficio provinciale agricoltura sul fienile, non chiarisce le ragioni dello scostamento, né dà conto del limite della misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell’azienda. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle altre doglianze e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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