Nota di sollecito al Sindaco per bonifica: nessuna lesione, ricorso inammissibile (Cons. Stato n. 5940 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere richiede una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’utilità effettiva dell’eventuale annullamento. Gli atti endoprocedimentali sono impugnabili in via autonoma solo quando abbiano natura conclusiva e provvedimentale, oppure quando siano idonei a interrompere definitivamente il procedimento o a conformare in modo vincolante la determinazione finale. La nota con cui l’ente locale sollecita il Sindaco all’intervento sostitutivo in materia di bonifica, priva di autonomo accertamento e di effetti costitutivi, non è lesiva e il ricorso proposto avverso la stessa è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
La società acquirente di un’attività di produzione di laterizi, subentrata nel 1999 nella proprietà e nella gestione dello stabilimento, rilevava nel 2003 la presenza di sostanze inquinanti nel sottosuolo e attivava gli interventi di messa in sicurezza, dichiarando di non essere responsabile della contaminazione. Esperita senza esito l’azione risarcitoria davanti al giudice civile, la Provincia emanava una nota con cui, richiamando quella pronuncia, sollecitava il Sindaco del Comune all’intervento sostitutivo previsto dalla disciplina sulla bonifica dei siti inquinati.
La società impugnava la nota davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso e condannava l’ente alle spese, ritenendo che la Provincia avrebbe dovuto svolgere un’autonoma attività istruttoria di accertamento delle responsabilità. La Provincia proponeva appello, deducendo tra l’altro il difetto di interesse e la natura meramente sollecitatoria dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente, congiuntamente, i motivi relativi all’error in procedendo, per la loro manifesta fondatezza e per ragione logica. Richiama il principio secondo cui l’interesse a ricorrere postula la prospettazione di una lesione concreta ed attuale e l’utilità effettiva dell’annullamento (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4).
Sul piano degli atti impugnabili, la Corte ribadisce che gli atti endoprocedimentali vanno impugnati subito solo se assumono natura conclusiva e provvedimentale, mentre gli effetti instabili e interinali non sono lesivi (Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 8564; sez. I, 31 luglio 2014, n. 504). L’impugnazione anticipata è eccezionale e ammessa per atti vincolati idonei a conformare la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale (Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 6188).
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la nota è indirizzata al Sindaco e solo per conoscenza agli altri soggetti, tra cui la società. Essa dà conto di un procedimento in corso, non concluso, e non contiene alcun autonomo accertamento né effetto costitutivo: prospetta soltanto la lettura che la Provincia fornisce della sentenza civile, secondo cui sarebbe riconosciuto l’obbligo di bonifica in capo alla società.
La nota costituisce, dunque, una mera sollecitazione all’intervento sostitutivo comunale e non il provvedimento che conferma l’obbligo di messa in sicurezza. Dagli atti non emerge quale esito abbia sortito la sollecitazione. I motivi sono pertanto accolti e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è dichiarato inammissibile. Le spese del doppio grado sono dichiarate irripetibili, considerata la mancata costituzione della Provincia in primo grado.
Nota della Redazione
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