Titoli concorsuali non annotati a matricola e onere di tempestiva impugnazione (Cons. Stato n. 3416 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che limita la valutazione dei titoli di servizio a quelli annotati nello stato matricolare entro il termine di presentazione della domanda è immediatamente lesiva e va impugnata, unitamente ai provvedimenti che negano la trascrizione, nel termine decadenziale. All’accoglimento non osta la successiva annotazione del titolo disposta in corso di giudizio, quando la procedura concorsuale sia ormai conclusa e il risultato consolidato. L’onere di verificare la completezza dello stato matricolare grava sul candidato. Non sono invocabili i precedenti in tema di condotta omissiva dell’amministrazione quando l’interessato abbia ricevuto espressi dinieghi di trascrizione e li abbia lasciati inoppugnati.

Il Fatto

Un ufficiale della Polizia di Stato partecipava al concorso per Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, indetto con decreto del 12 aprile 2019. Aveva svolto per sette anni, dal 15 ottobre 2012, l’incarico di comandante di una sottosezione della Polizia Stradale. L’incarico però non era stato trascritto sul foglio matricolare, e la commissione non gli aveva attribuito i tre punti ad esso collegati.

Il candidato impugnava davanti al TAR Lazio la graduatoria del 31 ottobre 2019 e, con quattro ricorsi per motivi aggiunti, gli atti successivi, compreso il verbale che respingeva l’istanza di rivalutazione dei titoli. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo corretto l’esercizio della discrezionalità amministrativa. Proponeva appello, lamentando l’erronea interpretazione della normativa e del bando. Nelle more, sopravveniva la trascrizione dell’incarico a matricola.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del bando. L’art. 6, comma 1, lett. a) include tra i titoli di servizio valutabili gli incarichi annotati nello stato matricolare; il comma 3 limita la valutazione ai titoli posseduti alla scadenza, indicati nella domanda e annotati entro la stessa data. Il dato letterale è chiaro e univoco.

Da qui la prima conseguenza: la clausola era immediatamente lesiva per chiunque volesse far valere titoli non trascritti, e l’accertamento della completezza dello stato matricolare costituiva onere del candidato. L’appellante aveva conosciuto la mancata trascrizione già il 3 giugno 2019, quando l’amministrazione aveva accolto solo in parte la richiesta di aggiornamento, e poi con la email dell’11 luglio e il diniego del 15 luglio 2019. A fronte di questi atti egli prestava acquiescenza, non impugnando né i dinieghi né il bando.

Il primo motivo, relativo all’interpretazione della normativa, e il secondo, sulla documentazione prodotta, sono quindi respinti: le censure incontrano l’inoppugnabilità degli atti che negavano la trascrizione. Anche il terzo motivo, sulla valutazione della commissione, è infondato, perché il giudizio era conforme al bando, non impugnato tempestivamente e dunque vincolante.

Il Collegio distingue i precedenti richiamati dall’appellante — tra cui Sez. II n. 917 del 2022 e Sez. V n. 2988 del 2025 — perché essi riguardano una condotta omissiva dell’amministrazione, non due espressi dinieghi di trascrizione che andavano impugnati ex art. 29 c.p.a.. Quanto alla tardiva annotazione intervenuta in corso di giudizio, a procedura ormai conclusa, essa è inidonea a incidere su un risultato concorsuale consolidato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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