La SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001 richiede provvedimento espresso (TAR Lazio n. 593 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 non è soggetto al regime della SCIA ordinaria di cui all’art. 19 della l. n. 241/1990, perché la norma pretende un provvedimento espresso del Comune, con verifica dei presupposti urbanistico-edilizi e quantificazione della sanzione. Nel Lazio il medesimo procedimento è disciplinato dall’art. 22, comma 4, della l.r. n. 15/2008, che configura un’ipotesi di silenzio-rifiuto decorsi sessanta giorni. Ne deriva che l’inerzia dell’Amministrazione non consolida alcun effetto abilitativo e non decorre il termine decadenziale di trenta giorni per l’inibitoria. Il potere di vigilanza edilizia resta integro e senza limiti temporali, anche a prescindere dalla completezza documentale della segnalazione.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato una SCIA in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 per lavori consistenti nella trasformazione di un portico in locale deposito, mediante chiusura delle parti aperte con infissi. Il Comune ha annullato l’accertamento di conformità e ha ingiunto la demolizione degli interventi.

L’Amministrazione ha fondato i provvedimenti sulla natura volumetrica dell’intervento in zona vincolata e sulla grave incompletezza documentale della segnalazione, priva tra l’altro dell’accertamento di compatibilità ambientale. La ricorrente ha impugnato i due atti davanti al TAR Lazio, deducendo l’esercizio tardivo dei poteri inibitori, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e la modesta entità delle opere. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e affronta per primo il nodo qualificatorio. La ricorrente assume che l’annullamento sia riconducibile ai poteri di cui agli artt. 19 della l. n. 241/1990 e 23 del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente decadenza oltre i trenta giorni. La tesi non regge: la SCIA è stata impiegata per un accertamento di conformità, il cui meccanismo non coincide con quello ordinario.

Il provvedimento espresso è imposto dal tenore della norma. Il Collegio richiama Cons. Stato, II, n. 1708/2023, secondo cui il procedimento si conclude favorevolmente solo con un atto espresso, pena il silenzio inadempimento, e ciò in ragione della doppia conformità da verificare su opere già realizzate. Sul piano regionale, l’art. 22, comma 4, della l.r. Lazio n. 15/2008 prevede espressamente che la richiesta si intende rifiutata decorsi sessanta giorni, come rilevato da TAR Lazio, Roma, II-bis, n. 11331/2024.

Il precipitato è duplice. Da un lato non si è consolidato alcun effetto abilitativo; dall’altro il termine decadenziale dei trenta giorni non trova applicazione, perché il potere di vigilanza edilizia non incontra limiti temporali ed è espressione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. L’atto impugnato non è quindi espressione di autotutela, ma di controllo repressivo.

Il Collegio aggiunge una considerazione assorbente. Anche a voler applicare l’art. 19 della l. n. 241/1990, la segnalazione era gravemente incompleta e mai integrata. Richiamando Cons. Stato, VI, n. 5801/2018 e la giurisprudenza sul punto, si afferma che la completezza documentale è presupposto indefettibile di efficacia: di fronte a una SCIA incompleta l’inibitoria è adottabile in ogni tempo.

Quanto alla consistenza delle opere, la chiusura di un portico con vetrate aumenta superficie e modifica la sagoma dell’edificio, esigendo il permesso di costruire e non integrando una pertinenza urbanistica, come chiarito da Cons. St., VI, n. 469/2022. In area vincolata l’intervento è incompatibile anche sotto il profilo paesaggistico. Il ricorso è infondato; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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